Nuovi adempimenti per la sicurezza antincendio nelle scuole ed asili nido
Nuove disposizioni: quali gli adempimenti antincendio nelle scuole e gli asili nido?
Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento di prevenzione incendi, il D.P.R. n. 151 del 01 agosto 2011, le scuole di ogni ordine e grado e gli asili nido rientrano tra le attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi (allegato I).
Tipologie di scuole ed asili interessati dal provvedimento
Nello specifico il regolamento antincendio coinvolge le scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti e gli Asili nido con oltre 30 persone presenti. Le regole sono valide per le nuove progettazioni ma anche per gli edifici esistenti.
Gli obiettivi
Gli obiettivi del nuovo regolamento antincendio nelle scuole ed asili nido, si riferiscono a:
- minimizzare le cause di incendio;
- garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali o edifici;
- limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
- assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e gli edifici indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Gli interventi per le nuove progettazioni/costruzioni
Gli asili nido con oltre 30 persone presenti di nuova progettazione/costruzione, dovranno rispettare la regola tecnica contenuta nel DM 16 luglio 2014 in termini di:
- ubicazione (esempio: accesso di mezzi di soccorso,…)
- caratteristiche costruttive (esempio: resistenza al fuoco, compartimentazione,..)
- misure per il dimensionamento del sistema di esodo (esempio: vie di esodo, affollamento, vie di uscita, larghezza via di esodo, …)
- aree ed impianti a rischio specifico (esempio: cucine, depositi, biancheria, ..)
- impianto elettrico
- mezzi ed impianti di estinzione degli incendi (esempio: estintori, idranti, ..)
- impianti di rivelazione, segnalazione e allarme
- segnaletica di sicurezza
organizzazione e gestione della sicurezza antincendio - informazione e formazione antincendio (tutto il personale che opera nella struttura dovrà essere formato con il programma relativo alle attività di rischio medio ed un’aliquota, corrispondente a 4 persone presenti ogni 50 bambini, dovrà anche avere acquisito il relativo attestato di idoneità tecnica.)
Adempimenti per le attività già avviate
Per le scuole e gli asili nido già esistenti si dovranno programmare le attività di adeguamento degli edifici.
A tal proposito il DM 16 luglio 2014 suddivide in tre livelli di priorità le diposizioni da attuare.
Antincendio: le indicazioni prioritarie per le scuole
Il provvedimento stabilisce che, per le scuole, i livelli di priorità programmatica sono:
livello di priorità A – osservanza delle disposizioni del DM 26 agosto 1992 relative a: impianto elettrico di sicurezza; sistemi di allarme; estintori; segnaletica di sicurezza; norme di esercizio.
livello di priorità B – osservanza delle disposizioni DM 26 agosto 1992 relative a: spazi per esercitazioni; spazi per depositi; spazi per l’informazione e le attività parascolastiche; spazi per servizi logistici; impianti fissi di rivelazione e/o di estinzione degli incendi;
livello di priorità C – le restanti disposizioni del decreto.
Antincendio: le indicazioni prioritarie per gli asili
Per l’adeguamento antincendio degli asili i livelli di priorità programmatica sono:
livello di priorità A – osservanza delle disposizioni del DM 16 luglio 2014relative a: servizi di sicurezza; illuminazione di sicurezza; estintori; allarme acustico; segnaletica di sicurezza; organizzazione e gestione della sicurezza antincendio; informazione e formazione antincendio.
livello di priorità B: impianti elettrici per il sezionamento di emergenza; servizi di sicurezza.
livello di priorità C: le restanti disposizioni del decreto.
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