Denuncia impianto messa a terra: quando e come va fatta
Le verifiche degli impianti di messa a terra e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche rappresentano un argomento complesso, disciplinato dal “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” (Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462).
Forse non tutti sanno che, da maggio 2019, l’Inail ha messo a disposizione l’applicativo CIVA per la gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica, anche con riferimento alla denuncia di impianti di messa a terra e alla denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche.
Verifica dell’impianto di messa a terra
La verifica dell’impianto di messa a terra comprende queste attività:
Esame della documentazione
Esame a vista dei luoghi e degli impianti
Effettuazione di prove e misure
Redazione del verbale di verifica
Comunicazione all’organo di vigilanza
La denuncia è obbligatoria per gli impianti di messa a terra realizzati per la protezione delle persone dai contatti indiretti tramite interruzione automatica dell’alimentazione.
Non è obbligatoria, invece, per gli impianti di terra realizzati esclusivamente per ragioni funzionali, o per altri motivi, e i sistemi di protezione dai contatti indiretti che non si basano sull’interruzione automatica dell’alimentazione.
L’avviamento degli impianti di messa a terra può essere effettuato soltanto dopo la verifica eseguita dall’installatore, che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti all’omologazione dell’impianto.
Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia più reperibile, per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008 e dopo il 13 marzo 1990, può essere sostituita da una dichiarazione di rispondenza redatta da un professionista/responsabile tecnico con le competenze indicate dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.
La denuncia della messa a terra deve essere presentata ogni volta che l’impianto viene ampliato o subisce una modifica, o nel caso di una variazione d’uso dell’ambiente di lavoro, poiché cambia lo stato di sicurezza dello stesso.
Verifica degli impianti e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
La verifica degli impianti e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche comprende queste attività:
Esame della documentazione
Esame a vista dei luoghi e degli impianti
Effettuazione di prove e misure
Redazione del verbale di verifica
Comunicazione all’organo di vigilanza
La denuncia è obbligatoria per le installazioni e i dispositivi di protezione quando, a seguito della valutazione del rischio fulminazione (effettuata secondo la normativa tecnica CEI EN 62305-2), risultino necessari per il contenimento della componente di rischio R1: perdita di vita umana.
Anche in questo caso, l’avviamento degli impianti contro le scariche atmosferiche può essere effettuato solo dopo la verifica eseguita dall’installatore, che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. Ed anche in questo caso, la dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti all’omologazione dell’impianto.
Il nuovo decreto è stato promulgato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno ritenendo necessario integrare la normativa vigente per gli alti fabbricati di civile abitazione con idonee misure gestionali commisurate al livello di rischio incendio e con l’indicazione esplicita degli obiettivi che devono essere valutati ai fini della sicurezza antincendio delle facciate degli edifici.
Il DM 25.01.2019 dispone che i fabbricati di civile abitazione di altezza superiore a 24 metri, di nuova realizzazione o sottoposti a modifiche sostanziali delle facciate, debbano avere specifici requisiti antincendio con riferimento alle facciate stesse.
Gli obiettivi progettuali per le facciate dei condomini
Gli obiettivi progettuali delle nuove facciate condominiali sono volti, secondo il nuovo decreto, a:
limitare la probabilità di propagazione di un eventuale incendio originatosi all’interno dell’edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che si propaghino e sviluppino in senso orizzontale e/o verticale;
limitare la probabilità d’incendio di una facciata e la successiva propagazione dell’incendio stesso a causa di un innesco avente origine esterna, come ad esempio un incendio che si trasmetta da un edificio adiacente oppure un incendio a livello stradale alla base dell’edificio;
evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata, quali frammenti di vetro o di altre parti che possono compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento delle squadre di soccorso.
Allo scopo di perseguire i suddetti obiettivi progettuali per le facciate il decreto del 25.01.2019 richiama le già note linee guida allegate alla circolare della Direzione Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, prot. n. 5043 del 15.04.2013 riportanti “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili”, che potranno essere utilizzate quale valido riferimento tecnico.
Le prescrizioni suddette sulle facciate non trovano applicazione per gli edifici di civile abitazione che, alla data di entrata in vigore del decreto, cioè il 06.05.2019:
siano in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità;
abbiano conseguito l’approvazione da parte del competente Comando provinciale VVF di un progetto antincendio, come previsto dall’art. 3 del DPR 151 del 01.08.2011 e siano in fase di attuazione dello stesso.
Gli adempimenti di gestione della sicurezza
Il nuovo decreto, inoltre, introduce specifici adempimenti inerenti la gestione della sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione, nuovi ed esistenti. Gli edifici sono classificati in funzione dell’altezza, a partire da 12 fino ad oltre 80 metri, in 4 categorie, che richiamano quelle previste dal DM 246/1987.
Per ogni categoria di altezza la norma prevede uno specifico livello di prestazione antincendio, dal livello 0 al livello 3.
Si configurano i seguenti livelli di prestazione antincendio:
Edifici di tipo A: altezza antincendi da 12 a 24 m = livello di prestazione 0;
Edifici di tipo B e C: altezza antincendi da 24 a 54 m = livello di prestazione 1;
Edifici di tipo D: altezza antincendi da 54 fino a 80 m = livello di prestazione 2;
Edifici di tipo E: altezza antincendi oltre 80 m = livello di prestazione 3.
Il responsabile del condominio deve:
prevedere specifiche misure di gestione della sicurezza antincendio in funzione del livello di rischio, commisurato all’altezza dell’edificio;
pianificare, verificandole periodicamente, le misure da attuare in caso d’incendio;
informare gli occupanti su procedure di emergenza e misure di sicurezza;
mantenere in efficienza i sistemi, dispositivi e attrezzature antincendio adottati;
effettuare verifiche di controllo e interventi di manutenzione;
esporre cartellonistica riportante divieti e precauzioni, numeri telefonici e istruzioni per l’esodo in emergenza;
verificare, per le aree comuni, l’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio.
Tempi di adempimento del DM 25.01.2019 e casi particolari
I sistemi manuali di allarme incendio e gli impianti EVAC, ove previsti, dovranno essere installati entro 2 anni dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro la data del 06.05.2021; tutti gli altri aspetti di organizzazione e gestione della sicurezza dovranno essere attuati entro il 06.05.2020.
Una specifica valutazione dovrà riguardare gli edifici di altezza superiore a 24 metri, qualora negli stessi siano ubicate attività non direttamente pertinenti; in tali casi la norma prescrive un livello di prestazione superiore rispetto a quello previsto.
Qualora nel condominio si ravvisi promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d’esodo relative ad attività esercitate da gestioni differenti, occorrerà valutare i rischi collegati e le pianificazioni d’emergenza delle singole attività dovranno necessariamente tenere conto delle possibili interferenze. Le vie di esodo dovranno essere chiaramente individuabili mediante planimetrie installate in vista in punti opportuni.
Rimane sempre fermo l’obbligo, sia per i nuovi edifici che per quelli esistenti, aventi altezza superiore a 24 metri e non ancora a norma con l’antincendio, di produrre la segnalazione certificata d’inizio attività ai fini antincendio (SCIA antincendio) presso il competente Comando VVF ai sensi degli artt. 3, 4 del DPR 151/2011.
Tale obbligo è penalmente sanzionato in caso di inottemperanza ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 139/2006.
Nel 2018 sono risultate in crescita le morti bianche, gli incidenti e le malattie professionali.
I dati pubblicati dall’Inail registrano un aumento di denunce di infortuni per il 2018. Sono stati infatti 1.033 gli infortuni sul lavoro con esito mortale, 104 in più rispetto al 2017.
Infortuni sul lavoro. Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail sono state 641.261, in aumento dello 0,9% rispetto all’anno precedente. I dati evidenziano a livello nazionale un incremento sia dei casi avvenuti in occasione di lavoro, sia di quelli verificatisi nel tragitto tra l’abitazione e il posto di lavoro.
Denunce di malattia professionale. Nel 2018 anche le denunce di malattia professionale protocollate dall’Inail sono tornate ad aumentare, dopo la diminuzione registrata del 2017. Ci sono stati 1.456 casi in più; L’incremento percentuale maggiore è quello del +2,8% registrato nell’Industria e servizi
Morti sul lavoro. Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Inail nel 2018 sono state 1.133, 104 in più rispetto a quelle denunciate nel 2017 (+10,1%). Spicca in particolare agosto, con 132 decessi contro i 78 dell’agosto 2017 (quasi il 70% in più), alcuni dei quali causati dai cosiddetti incidenti plurimi, eventi che causano la morte di almeno due lavoratori, come il crollo del ponte Morandi a Genova, con 15 morti, o i due incidenti stradali avvenuti in Puglia, in cui hanno perso la vita 16 braccianti.
Destinatari: il corso di formazione è rivolto a Datori di lavoro con funzioni di RSPP di aziende appartenenti al Rischio Basso così come definito dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
Obiettivo del corso di formazione: formare i Datori di lavoro rispetto alle fondamentali competenze in materia di sicurezza e salute sul lavoro, per permettere lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in azienda.
Corso conforme al Testo Unico per la sicurezza (D.Lgs. 81/08) e Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Programma didattico
Modulo Normativo – Giuridico
Presentazione ed apertura del corso
Sistema Legislativo: dalla 626 alla 81
La Delega di funzioni
Soggetti della Sicurezza: compiti, obblighi e responsabilità e tutela assicurativa
La responsabilità amministrativa (D. Lgs. n. 231/2001)
Sistemi di qualificazione delle imprese
Modulo Gestionale
Incidenti e infortuni mancati
Valutazione dei rischi
DVR e DUVRI
Modelli di organizzazione e gestione
Gestione emergenze
Modulo Relazionale
L’informazione, la formazione e l’addestramento
Comunicazione
RLS: nomina ed elezioni
Consultazione e partecipazione del RLS
Modulo Tecnico
Misure tecniche, organizzative e procedurali
Dispositivi di Protezione Individuali
Sorveglianza sanitaria
Stress lavoro-correlato
Approfondimento relativo ai rischi specifici presenti nei settori a rischio basso (uffici, commercio, servizi, officine, turismo, terziario, servizi, organizzazioni, associazioni)
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 90% delle ore totali, fatta salva la verifica delle conoscenze acquisite.
Sanzioni previste: l’arresto da quattro a otto mesi del datore di lavoro/ dirigente o ammenda da 2.000 a 4.000 euro (violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera l).
Docenti: Il corso di formazione viene tenuto da Docenti con documentato ed adeguato curriculum professionale nelle materie di loro pertinenza, e con comprovata esperienza nella formazione e/o nella giuda di gruppi di lavoro.
Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro: questo l’argomento del Master universitario attivato dall’Inail in collaborazione con Sapienza Università di Roma. (altro…)
Sicurezza a scuola
I Dirigenti scolastici italiani chiedono la modifica del D.Lgs.81/08, relativamente alle responsabilità loro attribuite in quanto individuati Datori di lavoro delle istituzioni scolastiche che dirigono. (altro…)
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