Dalle misure propedeutiche alla riapertura delle scuole nel mese di settembre alle modalità di gestione di eventuali casi e focolai da Covid-19, il nuovo documento tecnico – a cura di Istituto superiore di sanità, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione e Inail, in collaborazione con Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia Romagna e Regione Veneto – fornisce una serie di indicazioni operative per garantire il rientro in classe in sicurezza di studenti e insegnanti.
Descritto l’iter da seguire in caso di sintomi compatibili con il virus.
Il documento, condiviso dal Comitato tecnico scientifico per l’emergenza da nuovo Coronavirus, rientra tra le iniziative promosse a partire dal mese di aprile per l’avvio in presenza del nuovo anno scolastico in ogni ordine e grado. Nello specifico, sono descritte le azioni da intraprendere nel caso in cui un alunno o un operatore scolastico manifesti sintomi compatibili con il Covid-19, sia a scuola che a casa, che prevedono il coinvolgimento del referente scolastico, dei genitori, del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale e del Dipartimento di Prevenzione (DdP).
I genitori devono contattare il pediatra o il medico di famiglia.
Se un alunno manifesta la sintomatologia a scuola, le raccomandazioni prevedono che vada isolato in un’area apposita, sotto la supervisione di un adulto che indossi una mascherina chirurgica, e che i genitori siano immediatamente allertati e attivati. Una volta riportato il figlio a casa, infatti, i genitori devono contattare il pediatra di libera scelta o il medico di famiglia che, dopo avere valutato la situazione, deciderà se è necessario allertare il DdP per l’esecuzione del tampone.
Se il tampone è positivo è il Dipartimento di Prevenzione a decidere quali misure adottare.
In caso di test positivo, il DdP competente condurrà le consuete indagini sull’identificazione dei contatti e valuterà le misure più appropriate da adottare che comprendono, quando necessario, l’implementazione della quarantena per i compagni di classe, gli insegnanti e gli altri soggetti che rientrano nella definizione di contatto stretto. La scuola in ogni caso deve effettuare una sanificazione straordinaria.
Per l’individuazione di eventuali focolai previsto anche il monitoraggio delle assenze.
Fra i compiti attribuiti agli istituti scolastici, il documento prevede anche il monitoraggio delle assenze, per individuare, ad esempio, casi di classi con molti alunni mancanti, che potrebbero essere indice di una diffusione del virus e rendere necessaria un’indagine mirata da parte del DdP. Il documento affronta inoltre, con un capitolo dedicato, le tematiche connesse alla tutela degli operatori della scuola, anche in riferimento alla tutela dei lavoratori fragili.
Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia
Il rapporto è destinato alle istituzioni scolastiche e dei servizi educativi dell’infanzia nonché ai Dipartimenti di Prevenzione del Servizio Sanitario Nazionale e a tutti coloro che potrebbero essere coinvolti nella risposta a livello di salute pubblica ai possibili casi e focolai di Covid-19 in ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia.
Clicca qui per scaricare il rapporto con le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Covid-19.
Gli istituti scolastici, a maggior ragione perchè i dati riguardano prevalentemente i minorenni, sono tenuti per legge a rispettare la privacy e tutelare e proteggere i dati personali che trattano.
Le scuole, sia pubbliche che private, hanno l’obbligo di informare (tramite un’apposita informativa) i diretti interessati delle caratteristiche e modalità del trattamento dei loro dati, indicando i responsabili del trattamento.
Gli interessati non sono solo gli studenti, ma anche le famiglie, e gli stessi professori.
Di seguito, le risposte del Garante per la protezione dei dati personali alle FAQ relative alla Privacy a Scuola.
1) La scuola deve rendere l’informativa?
Sì. Tutte le scuole – sia quelle pubbliche, sia quelle private – hanno l’obbligo di far conoscere agli “interessati” (studenti, famiglie, professori, etc.) come vengono trattati i loro dati personali. Devono cioè rendere noto – attraverso un’adeguata informativa con le modalità ritenute più opportune, eventualmente anche online – quali dati raccolgono, come li utilizzano e a quale fine.
2) È possibile accedere ai propri dati personali detenuti dagli istituti scolastici?
Sì. Ogni persona ha diritto di conoscere se sono conservate informazioni che la riguardano, di farle rettificare se erronee o non aggiornate. Per esercitare questi diritti è possibile rivolgersi direttamente al “titolare del trattamento” (in genere l’istituto scolastico di riferimento). Se la scuola non risponde o il riscontro non è adeguato, è possibile rivolgersi al Garante o alla magistratura ordinaria.
3) È possibile accedere alla documentazione relativa ad alunni e studenti in possesso della scuola?
Sì. È possibile accedere agli atti e ai documenti amministrativi detenuti dalla scuola ai sensi dalla legge n. 241 del 1990 (artt. 22 ss.)
4) In caso di delega per prelevare il proprio figlio a scuola, è necessario fornire copia della carta d’identità del delegante e del delegato?
Sulla base del principio generale di accountability, è facoltà delle istituzioni scolastiche regolare e modulare tale modalità, assicurando al tempo stesso le cautele necessarie a garantire l’identificabilità dei soggetti coinvolti e che i dati eventualmente raccolti siano protetti (da accessi abusivi, rischi di perdita o manomissione) con adeguate misure di sicurezza.
5) Gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici?
Sì. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal MIUR. Nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l’istituto scolastico deve evitare, però, di fornire informazioni sulle condizioni di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti. Il riferimento alle “prove differenziate” sostenute, ad esempio, dagli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente.
6) Le scuole possono trattare le categorie particolari di dati personali?
Le scuole possono trattare le categorie particolari di dati personali (es. dati sulle convinzioni religiose, dati sulla salute) solo se espressamente previsto da norme di legge o regolamentari. In ogni caso non possono essere diffusi i dati relativi alla salute: non è consentito, ad esempio, pubblicare online una circolare contenente i nomi degli studenti con disabilità oppure quegli degli alunni che seguono un regime alimentare differenziato per motivi di salute.
7) Nelle comunicazioni scuola-famiglia possono essere inseriti dati personali degli alunni?
No, nelle circolari, nelle delibere o in altre comunicazioni non rivolte a specifici destinatari non possono essere inseriti dati personali che rendano identificabili gli alunni (ad esempio, quelli coinvolti in casi di bullismo o quelli cui siano state comminate sanzioni disciplinari o interessati da altre vicende delicate).
8) Chi può trattare i dati degli allievi disabili o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)?
La conoscenza di tali dati è limitata ai soli soggetti a ciò legittimati dalla normativa scolastica e da quella specifica di settore, come ad esempio i docenti, i genitori e gli operatori sanitari che congiuntamente devono predisporre il piano educativo individualizzato (L. n. 104/92, L. n. 328/2000 e D.Lgs. n. 66/2017).
9) L’utilizzo degli smartphone all’interno delle scuole è consentito?
Spetta alle istituzioni scolastiche disciplinare l’utilizzo degli smartphone all’interno delle aule o nelle scuole stesse. In ogni caso, laddove gli smartphone siano utilizzati per riprendere immagini o registrare conversazioni, l’utilizzo dovrà avvenire esclusivamente per fini personali e nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte.
10) Violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici?
No. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui social network. In caso di diffusione di immagini dei minori diventa infatti indispensabile ottenere il consenso da parte degli esercenti la potestà genitoriale.
11) È possibile registrare la lezione da parte dell’alunno?
Sì. È lecito registrare la lezione per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale, compatibilmente con le specifiche disposizioni scolastiche al riguardo. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti…) e ottenere il loro consenso.
12) Gli allievi con DSA possono utilizzare liberamente strumenti didattici che consentano loro anche di registrare (c.d. “strumenti compensativi e aumentativi”)?
Sì. La specifica normativa di settore (L. n. 170/2010) prevede che gli studenti che presentano tali disturbi hanno il diritto di utilizzare strumenti di ausilio per una maggiore flessibilità didattica. In particolare, viene stabilito che gli studenti con diagnosi DSA possono utilizzare gli strumenti di volta in volta previsti dalla scuola nei piani didattici personalizzati che li riguardano (ivi compreso il registratore o il pc). In questi casi non è necessario richiedere il consenso delle persone coinvolte nella registrazione.
13) Gli istituti scolastici possono pubblicare sui propri siti internet le graduatorie di docenti e personale ATA?
Sì. Questo consente a chi ambisce a incarichi e supplenze di conoscere la propria posizione e il proprio punteggio. Tali liste devono però contenere solo il nome, il cognome, il punteggio e la posizione in graduatoria. È invece eccedente la pubblicazione dei numeri di telefono e degli indirizzi privati dei candidati.
14) Si possono installare telecamere all’interno degli istituti scolastici?
Sì, ma l’eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza presso le scuole deve garantire il diritto dello studente alla riservatezza. Può risultare ammissibile l’utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l’edificio e i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate. È inoltre necessario segnalare la presenza degli impianti con cartelli. Le telecamere che inquadrano l’interno degli istituti possono essere attivate solo negli orari di chiusura, quindi non in coincidenza con lo svolgimento di attività scolastiche ed extrascolastiche. Se le riprese riguardano l’esterno della scuola, l’angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. [Progetti di revisione della disciplina sull’utilizzo degli strumenti di videosorveglianza negli istituti scolastici sono attualmente all’attenzione del Parlamento.]
15) Le scuole possono consentire a soggetti legittimati di svolgere attività di ricerca tramite questionari, da sottoporre agli alunni, contenenti richieste di informazioni personali?
Sì, ma soltanto se i ragazzi e, nel caso di minori, chi esercita la responsabilità genitoriale, siano stati preventivamente informati sulle modalità di trattamento e sulle misure di sicurezza adottate per proteggere i dati personali degli alunni e, ove previsto, abbiano acconsentito al trattamento dei dati. Ragazzi e genitori devono, comunque, avere sempre la facoltà di non aderire all’iniziativa.
Per tutti gli adempimenti in materia di Privacy, Ser.Int.A offre la propria assistenza ad aziende, enti, associazioni, professionisti e più in generale a tutti i soggetti che necessitano di realizzare un trattamento di dati.
Puoi contattarci senza impegno, saremo lieti di darti maggiori informazioni.
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