Corso di Formazione per addetti carrelli elevatori industriali semoventi Con Conducente A Bordo – Muletti
Durata del Corso di formazione: 12 ore
Destinatari: il corso di formazione è destinato ai lavoratori addetti all’utilizzo del Carrello elevatore industriale semovente con conducente a bordo.
Obiettivo del corso di formazione: Il corso ha l’obiettivo di abilitare l’operatore all’utilizzo dell’attrezzatura carrello elevatore.
La formazione degli operatori è un obbligo sancito dall’art.73 del D. Lgs. n. 81/2008 e Accordo Stato Regioni 22/02/2012.
Il corso è caratterizzato da una lezione teorica in cui si privilegeranno le metodologie didattiche interattive, che pongono l’attenzione sul bisogno del partecipante e da una pratica sul campo.
La visione, l’utilizzo e la prova dei carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo aiuteranno il partecipante nella prova pratica finale.
Al termine del corso di formazione verrà svolto un test a risposta multipla per verificare l’apprendimento. La verifica si ritiene superata con il rispondendo in modo esatto ad almeno 70% delle domande.
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a coloro che, oltre ad aver superato la verifica finale di apprendimento, abbiano presenziato ad almeno il 70% delle ore previste per il corso.
Docenti: Il corso di formazione viene tenuto da Docenti con documentato ed adeguato curriculum professionale nelle materie di loro pertinenza, e con comprovata esperienza nella formazione e/o nella giuda di gruppi di lavoro.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha reso noto le modifiche di aprile 2019 apportate al TUSL – Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81).
Ecco gli aggiornamenti dell’ultima revisione del Testo Unico (clicca per il testo completo):
Inserito il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019 – Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (GU n. 37 del 13/02/2019);
Aggiornato il link esterno alle tabelle delle tariffe adottate per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII, ulteriormente adeguate ai sensi articolo 1, comma 2) del decreto dirigenziale del 23 novembre 2012 dall’allegato I alla nota prot. n. 4393 del 04/03/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Da PuntoSicuro.it un articolo del 18/09/2018 dedicato alla prevenzione degli infortuni nell’utilizzo di alcune attrezzature per la movimentazione dei carichi: carrelli elevatori, i carrelli porta pallet a conduzione manuale e i nastri trasportatori.
Ci sono indubbiamente attività lavorative e attrezzature, anche per la loro estrema diffusione nel mondo del lavoro, che sono più spesso correlate a infortuni professionali. E una di queste attività è relativa al sollevamento e alla movimentazione di merci e all’utilizzo di attrezzature come i carrelli elevatori, i carrelli porta pallet a conduzione manuale e i nastri trasportatori.
Per fare un breve riepilogo e qualche approfondimento sull’uso in sicurezza di queste macchine, con particolare attenzione al loro uso nel comparto della lavorazione delle carni, possiamo fare riferimento ad un documento del progetto Impresa Sicura, un progetto multimediale validato dalla Commissione Consultiva Permanente come buona prassi nella seduta del 27 novembre 2013 ed elaborato da EBER, EBAM, Regione Marche, Regione Emilia-Romagna e Inail.
I rischi dei carrelli elevatori
Nel documento “ Settore agroalimentare_La lavorazione della carne” si indica che l’uso dei carrelli elevatori può comportare varie situazioni di rischio “sia per gli operatori addetti all’uso di queste attrezzature, che per gli altri lavoratori che operano negli ambienti in cui questi circolano”. In particolare, i rischi sono relativi “alle caratteristiche del mezzo, del suo carico e dell’ambiente in cui esso si muove”. E se importante è “la definizione di procedure operative e la formazione degli operatori addetti”, sono rilevanti anche le condizioni del luogo di lavoro all’interno del quale il carrello opera: “carenze di spazio o irregolarità delle pavimentazioni sono spesso causa dei più gravi infortuni connessi all’uso dei carrelli”.
Il documento, che prende in considerazione i carrelli elettrici e i carrelli a motore endotermico, si sofferma specificatamente su varie tipologie di rischio: rischio di ribaltamento, rischio di investimento, rischio di caduta materiale, rischi infortunistici (cesoiamento, schiacciamento, rischi connessi all’avviamento accidentale), rischi di esplosione, rischi di inalazione gas o fumi di scarico.
Ci soffermiamo in particolare su alcuni suggerimenti forniti per la prevenzione dei rischi di rovesciamento e di investimento.
Chiaramente la guida dei carrelli “deve sempre avvenire nel rispetto delle istruzioni e della formazione acquisita” e non devono “mai essere eseguite manovre potenzialmente pericolose e non previste durante il corso di formazione alla guida dei carrelli”.
Inoltre:
• “la guida deve avvenire nel massimo rispetto della segnaletica orizzontale e/o verticale, mantenendo una velocità coerente con gli ambienti e gli spazi dove avvengono le manovre;
• in prossimità di curve o di passaggi che non consentono la perfetta visibilità si deve procedere molto lentamente attivando, se necessario, gli avvisatori acustici;
• i carichi devono essere sempre trasportati con le forche abbassate per evitare che il baricentro dell’insieme sia elevato e facilmente sbilanciabile;
• il transito su piani inclinati deve sempre avvenire con il carico a monte rispetto alla posizione del posto di guida;
• in caso di trasporto di carichi ingombranti che limitano la visuale all’operatore addetto alla guida, si dovrà procedere in retromarcia o dovranno essere presenti operatori a terra che dirigono la manovra”.
I rischi dei carrelli porta pallet a conduzione manuale
Impresa Sicura segnala che anche l’impiego dei carrelli manuali, “sebbene apparentemente semplice, comporta varie situazioni di rischio”. E i carrelli a conduzione manuale “possono essere a trazione umana o elettrica; i primi sono in genere utilizzati per il semplice spostamento di materiali posti su bancali (pallet) da un reparto all’altro, oppure da una ribalta al pianale di un mezzo di trasporto. I carrelli a conduzione manuale elettrici vengono invece utilizzati per la movimentazione di materiali nei magazzini in quanto sono di dimensioni abbastanza ridotte e possono essere manovrati facilmente in corsie dove un normale ‘muletto’ non potrebbe operare”.
Rimandando ad una lettura integrale del documento, che si sofferma su varie tipologie di rischi, ci soffermiamo sul rischio di ribaltamento.
Si indica che tra le principali cause di rovesciamento dei carrelli “si individua il movimento in piano con le forche alzate o su piani inclinati con i carichi posizionati a valle rispetto all’operatore; in questi casi l’elemento significativo per il rischio è individuabile nella estrema precarietà dell’insieme con facilità di spostamento del baricentro. La presenza di buche o sconnessioni nel pavimento degli ambienti sono un’altra delle cause più frequenti del rovesciamento dei carrelli proprio in considerazione delle caratteristiche strutturali di questi mezzi”. E anche le modalità di caricamento, con riferimento al baricentro dei carichi da movimentare, “possono incidere ulteriormente sempre sulla stabilità dell’insieme in movimento”.
Riportiamo poi alcuni elementi di prevenzione del rischio di investimento:
• “formare e addestrare il personale appositamente designato alla conduzione dei carrelli;
• corretta organizzazione del lay-out tale da garantire spazio sufficiente per le manovre e per il transito delle persone;
• apporre segnaletica di sicurezza chiara e ben visibile;
• mantenere efficienti i sistemi frenanti e di segnalazione acustica e/o luminosa”.
I rischi dei nastri trasportatori
Concludiamo questa breve panoramica sulle macchine di movimentazione dei carichi parlando dei nastri trasportatori che trovano generalmente “prevalente utilizzo nei reparti di produzione e montaggio” e che si presentano “con una grande varietà di forme e dimensioni legati ai diversi impieghi: all’interno o all’esterno, in sotterraneo, per brevi percorsi, lunghi o molto lunghi, orizzontali o inclinati, da soli o collegati ad altri dispositivi di trasporto, carico o scarico di materiali, fissi o mobili”.
In ogni caso la loro caratteristica comune è quella “di possedere l’avvolgimento del nastro su tamburi o rulli, e delle catene su ruote dentate generalmente montate sulle estremità (ruote motrici e di rinvio) e l’appoggio intermedio su rulli di sostentamento”. E, in questo caso, i rischi per gli operatori sono fondamentalmente di tipo meccanico: “occorre infatti considerare il possibile contatto della persona con i vari elementi che compongono il nastro trasportatore nel suo complesso, ma anche i rischi di contatti con il materiale trasportato che, a seconda della sua natura, può a sua volta dare origine ad una serie di altri rischi (taglio, schiacciamento, abrasione, ecc.)”.
Riportiamo, in conclusione, alcune indicazioni sulla prevenzione dei rischi di contatto di parti del corpo con superfici di elementi in rotazione:
• “delimitazione degli spazi nell’intorno del nastro trasportatore;
• utilizzo di nastri provvisti di protezioni mobili con dispositivo di blocco;
• utilizzo di nastri provvisti di carter con dispositivo di blocco elettrico in caso di rimozione;
• esecuzione di regolazioni, manutenzione e pulizia solo a macchina ferma;
• utilizzo di indumenti di lavoro idonei”.
Queste invece sono indicazioni per prevenire il contatto con il materiale trasportato:
• “adozione di ripari laterali del nastro trasportatore;
• limitazione delle zone di possibile rischio di caduta materiali dal nastro;
• predisposizione di passerelle per il passaggio da una parte all’altra del nastro trasportatore;
• buona progettazione nel posizionamento dei comandi”.
QUI CALENDARIO DEI PROSSIMI CORSI DI FORMAZIONE PER CARRELLI ELEVATORI – PATENTINO MULETTI.
vai al sito da cui è tratto l’articolo:
Il sito “ Impresa Sicura”: l’accesso via internet è gratuito e avviene tramite registrazione al sito.
Obblighi sicurezza alternanza scuola-lavoro: un Articolo di PuntoSicuro.it illustra gli obblighi per gli attori coinvolti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.
La riforma denominata “La Buona Scuola” ha fatto fare un “balzo in avanti al rapporto fra scuola e lavoro”, come ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini; l’alternanza diventa da quest’anno “un elemento strutturale dell’offerta formativa”. Con almeno 400 ore da effettuare negli ultimi tre anni degli istituti tecnici e professionali e 200 nei licei.
La nuova legge di riforma n. 107/15 all’art. 1 dal comma 33 al comma 44 introduce e regolamenta l’obbligo di alternanza scuola-lavoro da svolgersi per tutti gli alunni nell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado.
Dal comma 33 al 38 si parla di alternanza scuola-lavoro nelle scuole secondarie di secondo grado, da svolgersi anche in periodo estivo; verranno adattate anche a tali attività le norme sui diritti delle studentesse e degli studenti.
Dal comma 39 al 44 sono previsti finanziamenti ed un registro presso le Camere di commercio per le imprese che realizzeranno l’alternanza. Più in particolare il D.Lgs 15/4/2005, n. 77 applicativo della l. 28/03/2003, n. 53 (riforma Moratti) ha introdotto la normativa sull’alternanza scuola-lavoro.
L’alternanza scuola-lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro art. 4 D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77.
Ma quali sono le ricadute in termini di tutela della salute e sicurezza degli studenti (lavoratori)?
L’ampia formulazione dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., secondo il quale deve essere considerato “lavoratore” ogni “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere”, viene ulteriormente specificata in relazione all’allievo “degli istituti di istruzione ed universitari (…) nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione”. Perciò tutto sta a capire se sono tutelati gli studenti e l’ambito effettivo della tutela in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro, la rete di tutela è peraltro destinata a doversi allargare, costringendo ad interfacciarsi, con auspicabile effetto positivo, figure che, funzionalmente, afferiscono a realtà organizzative autonome e separate, rispettivamente rappresentate dal soggetto proponente (istituto scolastico/formativo) e dal soggetto ospitante (azienda): i due datori di lavoro (Dirigente scolastico e titolare dell’azienda ), i due tutor, i due R.S.P.P., e così via. Nell’intento di favorire i meccanismi di interazione fra questi attori, il gruppo di lavoro dovrà innanzitutto definire l’attribuzione delle rispettive competenze.
Assieme alla cooperazione sinergica di tutte le figure coinvolte, l’altro elemento imprescindibile per il buon esito del progetto è l’approccio propositivo dello studente-lavoratore, figura centrale dell’iniziativa, che deve interpretare al meglio l’opportunità che gli viene offerta, investendo energie in termini di disponibilità e volontà di apprendimento.
Per mettere lo studente-lavoratore nelle condizioni di maturare “in sicurezza” questa esperienza di crescita formativa-professionale, non è sufficiente che le attrezzature, i locali, gli impianti e quant’altro siano a norma di legge, ma è indispensabile che egli sia preliminarmente coinvolto in un percorso educativo tale da garantirgli un’adeguata formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro, rendendolo contestualmente consapevole di essere parte attiva del sistema di tutela.
Quali sono gli obblighi previsti?
Innanzitutto, il Dirigente scolastico (datore di lavoro dello studente) dovrà valutare i rischi legati alla realizzazione degli stage o dell’alternanza scuola-lavoro, e programmare le relative misure di prevenzione e di gestione affinché gli studenti siano il più possibile tutelati.
In questa prospettiva risulta necessario incentivare la collaborazione tra il referente d’istituto e il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’istituto.
Nel selezionare aziende idonee ad ospitare allievi in stage è obbligatorio considerare la sicurezza come requisito vincolante. Ciò richiede conoscenze anche in materia di sicurezza da parte del referente d’istituto ma anche la definizione di procedure per acquisire informazioni da parte dell’azienda.
Nella convenzione fra scuola e singole aziende che ospitano gli allievi dovranno essere espressi gli impegni delle parti.
Per quanto concerne quelli relativi alla sicurezza, l’azienda dovrà garantire:
l’osservanza degli obblighi di legge;
la valutazione dei rischi riferita all’esperienza di stage;
la fornitura dei DPI, allorché la mansione svolta dall’allievo lo preveda;
la sorveglianza sanitaria dell’allievo, se prevista dalla valutazione dei rischi per le attività alle quali potrà essere adibito
l’informazione dell’allievo sui rischi dell’azienda e della mansione a cui sarà adibito;
l’informazione dell’allievo sulle misure di prevenzione ed emergenza in atto;
l’integrazione della formazione già erogata dalla scuola e assicurando quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. un tutor aziendale.
L’impegno per l’istituto scolastico riguarderà:
le garanzie assicurative dell’allievo;
la formazione generale come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.11;
un responsabile scolastico del progetto
Per tutto ciò quindi, nonostante la specifica finalità didattica e formativa e la limitata presenza ed esposizione ai rischi, l’istituzione scolastica è tenuta a verificare le condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione dell’alternanza scuola lavoro, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati, sul versante oggettivo, attraverso la selezione di strutture ospitanti “sicure”, e sul versante “soggettivo”, tramite l’informazione degli allievi. Il dirigente Scolastico, avrà cura di verificare che l’ambiente di apprendimento sia consono al numero degli alunni ammessi in una struttura e adeguato alle effettive capacità tecnologiche, organizzative e didattiche della stessa.
Fondamentali per lo sgravio degli impegni a carico delle istituzioni scolastiche risulteranno le collaborazioni che le stesse riusciranno ad attivare, congiuntamente agli Uffici Scolastici Regionali, con accordi territoriali presso gli enti preposti per competenza, in modo tale da:
• garantire la sorveglianza sanitaria, qualora necessaria, di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.;
• assicurare presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali gli studenti impegnati, nei casi previsti dagli artt. 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65;
• stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi; le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell’alternanza;
• ricevere preventivamente dall’istituzione scolastica o formativa un’adeguata formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, ove necessario, sul controllo sanitario, quali misure generali di tutela ai sensi dell’art. 15 e 37, commi 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.11, anche al fine del riconoscimento del credito formativo permanente.
È evidente che uno dei maggiori sforzi su cui le parti dovranno concentrare la propria attenzione consiste nella pianificazione della informazione e formazione da garantire allo studente lavoratore: in particolare è necessario dare evidenza delle informazioni date da parte dell’Istituto e del tipo (argomenti e tempistica) di formazione fornita; ciò al fine permettere alla struttura ospitante (Azienda) di integrare idoneamente la formazione anche sulla base della propria esperienza (organizzativa e produttiva).
Se le informazioni di base (“attività produttive in generale”) dovranno essere illustrate dall’Istituto scolastico, le particolarità (condizioni specifiche, procedure, ambienti di lavoro, misure di prevenzione collettive, DPI etc. ) del lavoro potranno essere erogate con maggiore efficacia dall’Azienda. In proposito anche la struttura ospitante dovrà, all’interno della sua valutazione, aver preso in considerazione tutti i rischi relativi all’attività svolta dagli studenti, senza accontentarsi di indicazioni generiche: esistono in particolare dei rischi supplementari derivanti dalle particolari modalità dell’inserimento nell’impresa, da fattori psicologici, dalla non abitudine ai comportamenti convenzionali di ciascun ambiente di lavoro, dall’utilizzo di macchinari e strumenti spesso nuovi, e su questi rischi l’Azienda dovrà assicurare adeguata informazione e formazione specifica, cosa che assumerà vero valore preventivo se effettuato sul campo.
Preme ricordare, al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell’erogazione della formazione specifica sui rischi di lavoro, che possono essere:
a. stipulati dagli Uffici Scolastici Regionali, appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l’INAIL e gli organismi paritetici previsti negli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011 e del 25/07/2012;
b. svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione generale, come previsto dall’allegato 1 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011;
c. promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito lo studente-lavoratore richiedano una sorveglianza medica speciale, l’azienda ospitante è tenuta a darne tempestiva informazione all’istituto scolastico che ha l’onere di organizzare con il proprio medico competente le visite, nonché di gestire eventuali prescrizioni mediche riguardanti l’idoneità (parziale o totale) al lavoro.
In continuità, ma a ben vedere anche in evoluzione con la normativa di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, si considera obbligo assolto mediante visita preventiva da effettuarsi da parte del medico competente dell’istituzione scolastica, ovvero dal Dipartimento di Prevenzione della Azienda Unità Sanitaria Locale.
Tale visita medica, dovrebbe:
• avere una validità estesa a tutta la durata del percorso di alternanza;
• consentire agli studenti di svolgere la propria attività anche in diverse strutture ospitanti, per la stessa tipologia di rischio.
Qualora, invece, sussistano rischi specifici in base al documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28 del citato decreto legislativo 81/2008, sarà cura della struttura ospitante accertare preliminarmente l’assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti saranno destinati.
Appare chiaro il ruolo determinante oltre che dei soggetti coinvolti, nel novero delle responsabilità, soprattutto della ditta ospitante per quanto riguarda tutti gli aspetti di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro conseguenti all’applicazione del D.Lgs 81/08 e s.m.i..
Dunque, se da un lato era l’ora che la scuola si occupasse anche di lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, maggiore attenzione da parte del legislatore nella definizione delle reali modalità di prevenzione non avrebbe guastato, soprattutto all’interno di questi percorsi.
fonte: PUNTO SICURO
dott.ssa Lisanna Billeri e dott. Gianfranco Bianucci
Tecnici della prevenzione
Unità Funzionale Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
Sul sito dell’Ispettorato Nazionale del lavoro (www.ispettorato.gov.it), è stato pubblicato il testo aggiornato e coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 con le ultime novità in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Si tratta della versione di LUGLIO 2018 e relativa al testo aggiornato e coordinato del D.lgs. 81/08.
Le modifiche introdotte fanno riferimento alle ultime novità in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro:
Aumento delle sanzioni amministrative ed ammende previste per le violazioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, introdotte dal Decreto direttoriale dell’INL n. 12 del 6 giugno 2018, ed in vigore a partire dal 1° luglio 2018;
Indicazioni sulle misure di prevenzione da adottare per gli impianti, servizi e linee ferroviarie gestiti dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Legge 26 aprile 1974, n. 191);
Nuove indicazioni sul rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi (circolare n. 10 del 28/05/2018);
Risposta all’interpello relativo alla valutazione dei rischi per la Polizia Municipale;
Risposta all’interpello relativo all’applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto concerne i tirocini formativi e l’alternanza scuola-lavoro;
Risposta all’interpello relativo al dispositivo vigilante a bordo di mezzi ferroviari:
Elenco aggiornato dei dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11.
Un seminario Inail a Lamezia Terme ha illustrato i risultati di alcuni studi per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori agricoli nelle serre.
Nel corso degli studi sono state coinvolte diverse Aziende Agricole, e sono stati affrontati diversi aspetti:
Scenari di esposizione a pesticidi in serra
Campagne di misura dei pesticidi nel territorio calabrese
Procedura di valutazione del rischio chimico inalatorio in serra
Il rischio biologico nelle serre
Il rischio fisico ed ergonomico nelle attività di lavoro condotte in serra
Benessere termico e consumo metabolico nelle attività agricole in serra
Valutazione della sensibilizzazione cutanea
Lavoratori stranieri in agricoltura: la percezione del rischio per la salute e sicurezza
Il rischio oncologico da pesticidi
Quando le attività agricole vengono effettuate in serra si ha, da un lato, un accumulo dei contaminanti aerodispersi, dall’altro, un incremento di temperatura e umidità relativa che può potenzialmente condizionare sia la capacità inalatoria che di assorbimento cutaneo. In tale scenario di esposizione, la valutazione del rischio può risultare particolarmente complessa e gli strumenti generalmente utilizzati non risultano sempre efficaci. Malgrado l’obbligo della valutazione del rischio, ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., ad oggi non esiste una procedura formalizzata per la valutazione del rischio chimico per le colture in serra.
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