Nomina del Preposto: le novità del Testo Unico della Sicurezza
Nomina del Preposto: le novità del Testo Unico della Sicurezza
Il cosiddetto “Decreto Fiscale” (Legge 215/2021), pubblicato nella G.U. del 20 dicembre 2021 n. 301, contenente misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, contiene anche modifiche rilevanti al D. Lgs. 81/08 (il Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro), con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del Preposto.
Vediamo le modifiche apportate al TUSL e le relative conseguenze sui contesti di lavoro.
L’obbligo del datore di lavoro (e dei dirigenti) di individuare il preposto o i preposti
Nella sezione Obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti del D.Lgs. n. 81/2008 (art. 18 comma 1), la modifica più significativa è l‘introduzione del nuovo obbligo di nomina del preposto, vigente dal 21 dicembre 2021 e penalmente sanzionato a titolo contravvenzionale, a carico del Datore di lavoro e/o del dirigente (nell’ambito delle sue competenze e attribuzioni).
Si tratta, quindi, di un obbligo nuovo e penalmente sanzionato, la cui violazione prevede per il datore di lavoro e il dirigente l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)].
Il successivo articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 è anch’esso stato modificato in tal senso, disponendo (al comma 8 bis) che “nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.
I datori di lavoro che non comunicano ai committenti il nominativo del preposto sono sanzionati penalmente a titolo contravvenzionale con arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)]
Obblighi del preposto
Anche l’articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2008 relativo agli Obblighi del Preposto ha subito importanti modifiche, che comportano obblighi penalmente sanzionati a titolo contravvenzionale.
In base alle nuove disposizioni, “in riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti devono, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
Inoltre, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.
I due nuovi obblighi sono sanzionati penalmente a titolo contravvenzionale con arresto fino a due mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro [Art. 56, co. 1, lett. a)], oltre a costituire gravi violazioni disciplinari del contratto di lavoro.
L’obbligo del preposto di vigilare sul rispetto delle disposizioni di legge ed a quelle aziendali, di contrastare i comportamenti scorretti e pericolosi dei lavoratori e ogni situazione di pericolo, con l’obbligo di sospendere il lavoro, sempre in caso di pericolo grave e immediato, configura una posizione di garanzia diversa dal passato.
In molti casi potrebbe configurarsi come l’unico responsabile di infortuni sul lavoro: ad esempio, quando le macchine e le disposizioni organizzative sono ineccepibili, e la causa dell’infortunio è da ricondursi unicamente nella mancata sospensione del lavoro (mancato esercizio del potere impeditivo da parte del garante della sicurezza nominato dal datore di lavoro in conformità alla definizione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008). Inoltre, comprende anche le situazioni di pericolo create da appaltatori e subappaltatori.
Obblighi (di vigilanza) del datore di lavoro e del dirigente
Il datore di lavoro e il dirigente sono obbligati a pretendere, da parte del preposto regolarmente individuato, lo svolgimento dei compiti sopra citati.
In base all’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008, “il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 [preposto], 20 [lavoratore], …, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti”.
Dunque, in caso di omessa vigilanza, datore di lavoro e dirigente saranno corresponsabili delle omissioni del preposto.
La formazione obbligatoria e l’aggiornamento del preposto
Le modifiche del Decreto Legge n. 146/2021 hanno introdotto nell’articolo 37 sulla Formazione il nuovo comma 7-ter, ai sensi del quale per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione, nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
La violazione di questo comma è punita, per il datore di lavoro e il dirigente, con l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)].
Dunque, in relazione alla formazione in presenza e l’aggiornamento biennale della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei preposti, si può riepilogare come segue:
- La legge di conversione 215/2021 del DL 146/2021 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 20/12/2021, ed è entrata in vigore il giorno dopo, 21/12/2021.
- L’obbligo di formazione, penalmente sanzionato con arresto o ammenda dell’aggiornamento biennale, è stato introdotto da questa legge nell’art. 37 del D.Lgs 82/2008.
- La Costituzione vieta la retroattività della legge penale. Per effetto di tale divieto, l’obbligo di formazione è dunque entrato in vigore il 21.12 2021 e non può avere effetto retroattivo.