Tatuaggi e piercing: nuovo documento tecnico per il settore della cura alla persona
È online il nuovo documento tecnico che contiene indicazioni per il contenimento del contagio da Sars-CoV-2 nelle attività di tatuaggio, piercing e dermopigmentazione, intesa come micropigmentazione, trucco permanente, trucco semipermanente e tricopigmentazione.
La pubblicazione, realizzata dall’Istituto superiore di sanità (Iss) in collaborazione con l’Inail, prende spunto dal documento relativo a parrucchieri, barbieri e centri estetici pubblicato in maggio, integrato dalle specifiche attività del settore tatuaggio, dermopigmentazione e piercing che, pur mantenendo elementi in comune relativi alla modalità di lavoro a distanza ravvicinata dal cliente, presentano particolari caratteristiche intrinseche e maggiore invasività.
Per quanto riguarda le misure di sistema e le misure organizzative generali, l’approfondimento rimanda a quanto già riportato nel documento dello scorso maggio, in cui sono riportate anche alcune indicazioni per gli operatori che effettuano micropigmentazione.
La disinfezione delle attrezzature non monouso
Il tatuatore/dermopigmentatore/piercer, come l’estetista, lavora in ambienti generalmente singoli e/o separati (box o cabine) e le prestazioni tipiche comprendono già misure di prevenzione del rischio da agenti biologici, alle quali ci si deve attenere rigorosamente nello svolgimento della normale attività professionale.
Ove possibile, è consigliato l’uso di macchine per tatuare completamente autoclavabili. Tutte le attrezzature non monouso che non possono essere inserite in autoclave (macchina tatuatrice non autoclavabile, lampada, cavi, alimentatori…), devono essere protette da appositi copricavi, guaine o custodie, da sostituire dopo ogni singolo cliente.
Al termine di ogni giornata di lavoro, si deve comunque provvedere a pulizia e disinfezione con disinfettanti ad azione battericida, fungicida, virucida, seguendo le indicazioni d’uso previste in etichetta/scheda tecnica.
Le attrezzature non monouso che possono essere inserite in autoclave (macchine per tatuare autoclavabili, manipoli/grip, puntali/tip, tubi, pinze, forbici chirurgiche, altri utensili…), dovranno essere decontaminate, pulite e sterilizzate con un’autoclave a vapore idonea per strumenti cavi e porosi (tipo B a vuoto frazionato) conforme alle norme tecniche di riferimento.
Dpi e dispositivi medici
L’operatore deve utilizzare idonei dispositivi medici e di protezione individuale che includono mascherina chirurgica, guanti e occhiali o visiera, dotati di marchio CE ovvero autorizzati in deroga, ai sensi della normativa vigente per l’emergenza Covid-19.
In base al tipo di trattamento può essere previsto anche l’utilizzo di camici e/o grembiuli di plastica monouso, se vi è la possibilità di spruzzi di sangue o di contaminare gli abiti, e manicotti di plastica monouso, se il braccio dell’operatore entra a contatto con la zona da tatuare.
Per le attività di tatuaggio, dermopigmentazione e piercing, l’uso della mascherina chirurgica deve essere associato a visiere o schermi facciali.
In caso di trattamenti che non consentono l’utilizzo della mascherina da parte del cliente, i dpi per le vie respiratorie e per gli occhi da indossare sono la semimaschera filtrante FFP2 o FFP3 senza valvola espiratoria e maschere o schermi facciali che garantiscano anche la protezione laterale.
L’importanza della formazione del personale
Al personale deve inoltre essere garantita un’adeguata informazione e formazione sull’utilizzo di dispositivi medici e dpi, con particolare riferimento alla necessità dell’uso esclusivo del dispositivo, all’importanza di non toccarne la parte esterna durante l’utilizzo e di procedere all’immediata igiene delle mani nel caso in cui un simile contatto non possa essere evitato, alle modalità di sanificazione e conservazione dei dispositivi riutilizzabili, come schermi facciali e visiere, fra un utilizzo e l’altro, e all’importanza di un’accurata igiene delle mani prima di indossare il dispositivo e dopo averlo rimosso e gettato o manipolato per la sanificazione, se riutilizzabile.
Oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali, Inail e Iss sottolineano anche la necessità di un’informazione adeguata per la collaborazione attiva dei clienti, che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti dai Dpcm in vigore e da eventuali decreti e ordinanze regionali per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.
Tra le domande che ci si pone durante l’emergenza COVID-19 molte riguardano l’impatto che la pandemia può avere sui bambini e sugli adolescenti, sia per il blocco delle attività educative e scolastiche in presenza, sia per le limitazioni dei momenti di socialità e gioco, fuori del contesto domestico e familiare, con altri coetanei.
Cosa cambia nella fase 2 sia per bambini e adolescenti sia per i lavoratori che si occupano delle attività rivolte all’infanzia e alle famiglie?
Per rispondere ci soffermiamo su alcune indicazioni normative, linee di indirizzo e linee guida, anche regionali, sulle riaperture dei servizi per l’infanzia e per l’adolescenza, delle aree gioco per bambini o dei tanti parchi divertimenti presenti sul nostro territorio.
L’articolo si sofferma su:
Linee guida per la sicurezza nelle opportunità organizzate di socialità e gioco
Linee guida regionali: indicazioni per i servizi per l’infanzia e l’adolescenza
Linee guida regionali: indicazioni per le aree giochi per bambini
Linee guida regionali: indicazioni per i parchi tematici e di divertimento
Linee guida per la sicurezza nelle opportunità organizzate di socialità e gioco
Ci soffermiamo innanzitutto sulla normativa nazionale e sugli allegati al DPCM del 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Se il decreto – che e vi invitiamo a leggere integralmente – fornisce il cronoprogramma delle riaperture, ad esempio per quanto riguarda l’accesso ai parchi, luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, l’Allegato 8 presenta le “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19” stilate dal Dipartimento politiche per la famiglia tenendo contro degli orientamenti della Società italiana di pediatria, del Comitato tecnico-scientifico e della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Linee guida che riconoscono come i vari provvedimenti restrittivi, benchè necessari per garantire condizioni di sicurezza e di salute per la popolazione, possano aver inciso “su quelle condizioni di ordinario benessere dei bambini e degli adolescenti che si legano strettamente a diritti fondamentali come quelli all’incontro sociale fra pari, al gioco ed all’educazione”.
E, partendo da questi presupposti, le linee guida trattano “tre distinte tipologie di interesse, che troveranno realizzazione progressiva e nella fase temporale che ci separa dalla riapertura dei servizi educativi e delle scuole nel prossimo anno scolastico 2020-2021”:
“a decorrere dal mese di maggio 2020, alla riapertura regolamentata di parchi e giardini pubblici per la loro possibile frequentazione da parte di bambini anche di età inferiore ai 3 anni ed adolescenti con genitori o adulti familiari, anche non parenti;
a decorrere dal 18 maggio 2020 e per il periodo estivo, alla realizzazione di attività organizzate per bambini di età superiore ai 3 anni ed adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, nel contesto di parchi e giardini, anche attraverso sperimentazioni innovative nell’orizzonte dell’outdoor education;
a decorrere dal mese di giugno 2020 e per il periodo estivo, alla realizzazione di progetti di attività ludico-ricreative – i centri estivi – per bambini di età superiore ai 3 anni ed adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi per l’infanzia e delle scuole o altri ambienti similari”.
Linee guida regionali: indicazioni per i servizi per l’infanzia e l’adolescenza
Veniamo ora alle informazioni sulle misure precauzionali generali per alcune attività connesse all’infanzia (con possibili differenze regionali e laddove consentite dalle normative nazionali) attraverso il documento di indirizzo realizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella versione aggiornata del 22 maggio 2020, dal titolo “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”.
Riguardo ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza tali indicazioni “si applicano a tutte le opportunità organizzate di socialità e gioco, a carattere diurno, per bambini ed adolescenti:
“Predisporre per genitori, bambini e personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori.
Sottoscrivere un accordo tra l’ente gestore, il personale e i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione del virus.
Dovrà essere garantita una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito l’accesso a genitori e accompagnatori.
L’accesso alla struttura dovrà prevedere un’organizzazione anche su turni che eviti assembramenti di genitori e accompagnatori all’esterno della struttura stessa.
Prevedere la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori, bambini, genitori/accompagnatori. In caso di T >37.2 °C il soggetto dovrà essere allontanato. In caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio. Gli accompagnatori non dovranno essere persone con più di 60 anni.
Invitare il personale e i genitori all’auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.
Prevedere un rapporto tra personale e minori di 1:5 per bambini da 0 a 5 anni, di 1:7 per bambini da 6 a 11 anni e di 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni.
La composizione dei gruppi di bambini deve essere il più possibile stabile nel tempo e dovranno essere evitate attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori.
Privilegiare attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio. Favorire sempre, ove possibile, l’attività all’aperto.
Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.
La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il personale e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età. Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe.
Mettere a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita.
I giochi dovranno essere ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezione prima dello scambio.
Garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e disinfezione con particolare attenzione ai servizi igienici e le superfici toccate più frequentemente.
Per tutti gli spazi al chiuso, favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità”.
Linee guida regionali: indicazioni per le aree giochi per bambini
Si è parlato molto, nelle Linee Guida presenti nell’allegato 8 del DPCM del 17 maggio 2020, delle opportunità organizzate di socialità e gioco.
Vediamo ora cosa indicano le linee guida della Conferenza delle Regioni in merito alle zone attrezzate con giochi per bambini, presenti all’interno di aree pubbliche e private, comprese quelle all’interno di strutture ricettive e commerciali:
“Predisporre per genitori, bambini, accompagnatori ed eventuale personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori, comprensibile anche ad utenti stranieri, in particolar modo per aree a vocazione turistica.
Invitare il personale e i genitori all’auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.
Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.
Riorganizzare gli spazi per di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.
La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età. Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe.
Mettere a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita.
Garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro. Le superfici toccate più frequentemente andranno inoltre disinfettate regolarmente almeno una volta al giorno.
Nel caso di aree al coperto, favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità”.
Linee guida regionali: indicazioni per i parchi tematici e di divertimento
Riportiamo, in conclusione, le indicazioni che riguardano i tanti parchi tematici e di divertimento presenti sul territorio; indicazioni che riguardano misure di precauzione necessarie non solo per le famiglie, ma anche per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori di questi parchi.
Le indicazioni si applicano a parchi divertimenti permanenti (giostre) e spettacoli viaggianti (luna park), parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici (faunistici, acquatici ecc.) e ad altri eventuali contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell’utente con attrezzature e spazi:
Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile, se opportuno, anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo a sistemi audio, video ed al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
Garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento tickets e compilazione di modulistica preferibilmente on line al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere se possibile un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. Potranno essere valutate l’apertura anticipata della biglietteria ed una diminuzione della capienza massima per garantire un minore affollamento in funzione dell’obbligo di assicurare il distanziamento interpersonale. La postazione dedicata alla cassa, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata. Prevedere percorsi obbligati di accesso e uscita dalle aree/attrazioni e, ove possibile, modificare i tornelli o sbarre di ingresso ed uscita per permetterne l’apertura senza l’uso delle mani.
Potrà essere rilevata la temperatura corporea, soprattutto nei parchi dove è previsto l’afflusso contemporaneo di molte persone, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
È necessario rendere disponibili prodotti per l’ igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree, prevedendo l’obbligo di utilizzo da parte degli utenti prima dell’accesso ed all’uscita di ogni area, attrazione, biglietteria, servizi igienici, ecc. Per i parchi acquatici si ribadiscono le disposizioni già rese obbligatorie dalle norme igienico-sanitarie delle piscine.
Riorganizzare gli spazi per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone (anche nelle code di accesso alle singole aree/attrazioni) e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Potrà essere valutata la fornitura di braccialetti con colori/numerazioni distinti in base al nucleo familiare, o altre misure di pari efficacia. Qualora venga praticata attività fisica (es. nei parchi avventura) la distanza interpersonale durante l’attività dovrà essere di almeno 2 metri.
Garantire l’occupazione di eventuali posti a sedere delle attrazioni in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro, salvo nuclei familiari. Con particolare riferimento alle attrezzature dei parchi acquatici, utilizzare gommoni/mezzi galleggianti singoli ove possibile; per i gommoni multipli consentirne l’utilizzo a nuclei familiari o conviventi.
In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico (in base al tipo di mansione svolta, sarà cura del datore di lavoro dotare i lavoratori di specifici dispositivi di protezione individuale). Le indicazioni per i visitatori di cui al presente punto non si applicano ai parchi acquatici. Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati. Non devono essere riutilizzati.
Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, e attrazioni etc., comunque associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico.
Le attrezzature (es. lettini, sedie a sdraio, gonfiabili, mute, audioguide etc.), gli armadietti, ecc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e comunque ad ogni fine giornata.
Con particolare riferimento ai parchi avventura si applicano le linee guida generali secondo le disposizioni di legge in materia di impianti sportivi. Prima di indossare i dispositivi di sicurezza (cinghie, caschi, ecc.) il cliente deve disinfettare accuratamente le mani. Le imbragature di sicurezza vanno indossate evitando contatto con la cute scoperta, quindi il cliente deve avere un abbigliamento idoneo. Particolare attenzione andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei caschetti di protezione a noleggio: dopo ogni utilizzo il caschetto, prima di essere reso disponibile per un nuovo noleggio, deve essere oggetto di detersione (con sapone neutro e risciacquo) e successiva disinfezione con disinfettante PT1 adatto al contatto con la cute (sono indicati prodotti a base di ipoclorito di sodio 0,05% o alcool etilico 70%). Il disinfettante deve essere lasciato agire per un periodo di almeno 10 minuti.
Per i servizi di ristorazione, di vendita di oggetti (es. merchandising/souvenir, bookshop), per eventuali spettacoli nonché per le piscine, aree solarium attenersi alle specifiche schede tematiche.
Proviamo a riassumere qui il significato e le conseguenze di questo protocollo nell’ambito lavorativo.
Il documento tratta diverse questioni: dall’accesso in azienda di lavoratori e fornitori alla gestione delle mense e degli spazi comuni, dai dispositivi di sicurezza e precauzioni igieniche alla possibilità di rimodulare le attività, fino alla gestione di un eventuale caso di coronavirus.
Va sottolineato che il Protocollo prevede la continuità aziendale solo in presenza di condizioni che assicurino a tutti i lavoratori adeguati livelli di protezione e ribadisce ancora una volta la possibilità per le imprese di ricorrere al lavoro agile e agli ammortizzatori sociali previsti.
Elenchiamo i singoli punti del protocollo:
1) Dovere di informazione
L’azienda deve informare tutti i dipendenti dei comportamenti da assumere e delle regole da rispettare.
2) Modalità di ingresso in azienda. Controllo temperatura corporea
Il datore di lavoro può controllare la temperatura corporea dei lavoratori prima dell’ingresso in azienda, previa informativa al trattamento dei dati, impedendone l’accesso qualora la temperatura risulti superiore ai 37,5 gradi. In tal caso i lavoratori dovranno essere isolati e dovranno contattare il proprio medico curante, che gli fornirà le indicazioni da seguire.
3) Modalità di accesso dei fornitori esterni
Si dovranno ridurre le occasioni di contatto tra fornitori e dipendenti sul luogo di lavoro. Durante le attività di carico e scarico, gli autisti non devono scendere dai mezzi di trasporto; qualora non fosse possibile devono attenersi alla distanza di un metro.
Prevedere per fornitori/trasportatori/collaboratori esterni servizi igienici dedicati con conseguente divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente.
Ridurre il più possibile l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario per manutentori o imprese di pulizie, per questi varranno tutte le regole aziendali.
4) Pulizia e sanificazione in azienda e precauzioni igieniche personali
L’azienda deve assicurare una pulizia giornaliera (a fine turno pulizia di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi) e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
In caso di persona contagiata all’interno dell’azienda è prevista la procedura particolare indicata nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.
5) Precauzioni igieniche personali L’azienda deve mettere a disposizione detergenti per le mani. Le persone presenti in azienda devono adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.
6) Dispositivi di protezione individuale
Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). In caso di difficoltà di approvvigionamento, e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria.
Qualora non sia possibile lavorare a distanza interpersonale minore di un metro è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione conformi (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…).
7) Gestione degli spazi comuni
L’accesso agli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e snack) deve essere regolato e razionato. Eseguire un’opportuna e continuativa ventilazione di questi locali. Il tempo di permanenza dei lavoratori in tali spazi deve essere ridotto e deve essere sempre rispettata la distanza minima di sicurezza tra le persone.
8) Organizzazione aziendale: turnazione, trasferte e smart working, rimodulazione dei livelli produttivi
Si ribadisce che le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai Contratti Collettivi nazionali di Lavoro e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o ricorrere allo smart working, al lavoro agile, all’utilizzo di ammortizzatori sociali, ferie arretrate.
Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.
9) Gestione entrata e uscita dei dipendenti L’azienda deve favorire orari di ingresso/uscita scaglionati per evitare i contatti nelle zone comuni. Qualora fosse possibile occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti in ogni luogo con le apposite indicazioni da seguire.
10) Spostamenti interni, riunioni, formazione Non sono consentite le riunioni e occorre limitare al minimo gli spostamenti all’interno dell’azienda. Qualora fossero indispensabili, se non è possibile usufruire del collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/ventilazione dei locali.
Le aziende devono sospendere ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzata (ad eccezione della FAD – Formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working). A tale riguardo, ricordiamo che Serinta possiede una piattaforma dedicata alla FAD che continua ad essere operativa e quindi a disposizione degli utenti. Gli addetti antincendio e primo soccorso possono continuare a svolgere le loro funzioni anche in presenza di corsi scaduti.
11) Gestione di un lavoratore sintomatico in azienda, sorveglianza sanitaria e medico competente Nel caso in cui un lavoratore presente in azienda manifesti specifici sintomi (febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse), deve dichiararlo immediatamente al proprio responsabile.
Il lavoratore dovrà essere isolato e l’azienda deve procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. L’azienda potrà collaborare con le Autorità competenti nel definire eventuali possibili contatti stretti e chiedere loro di lasciare cautelativamente lo stabilimento.
12) Sorveglianza Sanitaria – Medico competente – RLS
La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute, privilegiando le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
Il Medico competente collabora con RLS/RLST e segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. Il Medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.
13) Aggiornamento Protocollo di regolamentazione
È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Tutti i datori di lavorohanno l’obbligo di verificare se il DVR aziendale (Documento di Valutazione dei Rischi) prende in considerazione l’esposizione dei lavoratori al contagio, e in caso negativo deve predisporre le procedure adeguate.
Vi preghiamo di prestare attenzione ai lavoratori delle strutture sanitarie, con l’aggiornamento della valutazione del rischio biologico, ed ai lavoratori esposti a contatto con il pubblico.
E’ opportuno valutare anche un’adeguata formazione per i lavoratori, in relazione a queste procedure e agli eventuali DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) da utilizzare sul posto di lavoro.
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