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Tatuaggi e piercing: nuove indicazioni per il settore della cura alla persona

Tatuaggi e piercing: nuovo documento tecnico per il settore della cura alla persona

È online il nuovo documento tecnico che contiene indicazioni per il contenimento del contagio da Sars-CoV-2 nelle attività di tatuaggio, piercing e dermopigmentazione, intesa come micropigmentazione, trucco permanente, trucco semipermanente e tricopigmentazione.

La pubblicazione, realizzata dall’Istituto superiore di sanità (Iss) in collaborazione con l’Inail, prende spunto dal documento relativo a parrucchieri, barbieri e centri estetici pubblicato in maggio, integrato dalle specifiche attività del settore tatuaggio, dermopigmentazione e piercing che, pur mantenendo elementi in comune relativi alla modalità di lavoro a distanza ravvicinata dal cliente, presentano particolari caratteristiche intrinseche e maggiore invasività.

Per quanto riguarda le misure di sistema e le misure organizzative generali, l’approfondimento rimanda a quanto già riportato nel documento dello scorso maggio, in cui sono riportate anche alcune indicazioni per gli operatori che effettuano micropigmentazione.

La disinfezione delle attrezzature non monouso

Il tatuatore/dermopigmentatore/piercer, come l’estetista, lavora in ambienti generalmente singoli e/o separati (box o cabine) e le prestazioni tipiche comprendono già misure di prevenzione del rischio da agenti biologici, alle quali ci si deve attenere rigorosamente nello svolgimento della normale attività professionale.

Ove possibile, è consigliato l’uso di macchine per tatuare completamente autoclavabili. Tutte le attrezzature non monouso che non possono essere inserite in autoclave (macchina tatuatrice non autoclavabile, lampada, cavi, alimentatori…), devono essere protette da appositi copricavi, guaine o custodie, da sostituire dopo ogni singolo cliente.

Al termine di ogni giornata di lavoro, si deve comunque provvedere a pulizia e disinfezione con disinfettanti ad azione battericida, fungicida, virucida, seguendo le indicazioni d’uso previste in etichetta/scheda tecnica.

Le attrezzature non monouso che possono essere inserite in autoclave (macchine per tatuare autoclavabili, manipoli/grip, puntali/tip, tubi, pinze, forbici chirurgiche, altri utensili…), dovranno essere decontaminate, pulite e sterilizzate con un’autoclave a vapore idonea per strumenti cavi e porosi (tipo B a vuoto frazionato) conforme alle norme tecniche di riferimento.

Dpi e dispositivi medici

L’operatore deve utilizzare idonei dispositivi medici e di protezione individuale che includono mascherina chirurgica, guanti e occhiali o visiera, dotati di marchio CE ovvero autorizzati in deroga, ai sensi della normativa vigente per l’emergenza Covid-19.

In base al tipo di trattamento può essere previsto anche l’utilizzo di camici e/o grembiuli di plastica monouso, se vi è la possibilità di spruzzi di sangue o di contaminare gli abiti, e manicotti di plastica monouso, se il braccio dell’operatore entra a contatto con la zona da tatuare.

Per le attività di tatuaggio, dermopigmentazione e piercing, l’uso della mascherina chirurgica deve essere associato a visiere o schermi facciali.

In caso di trattamenti che non consentono l’utilizzo della mascherina da parte del cliente, i dpi per le vie respiratorie e per gli occhi da indossare sono la semimaschera filtrante FFP2 o FFP3 senza valvola espiratoria e maschere o schermi facciali che garantiscano anche la protezione laterale.

L’importanza della formazione del personale

Al personale deve inoltre essere garantita un’adeguata informazione e formazione sull’utilizzo di dispositivi medici e dpi, con particolare riferimento alla necessità dell’uso esclusivo del dispositivo, all’importanza di non toccarne la parte esterna durante l’utilizzo e di procedere all’immediata igiene delle mani nel caso in cui un simile contatto non possa essere evitato, alle modalità di sanificazione e conservazione dei dispositivi riutilizzabili, come schermi facciali e visiere, fra un utilizzo e l’altro, e all’importanza di un’accurata igiene delle mani prima di indossare il dispositivo e dopo averlo rimosso e gettato o manipolato per la sanificazione, se riutilizzabile.

Oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali, Inail e Iss sottolineano anche la necessità di un’informazione adeguata per la collaborazione attiva dei clienti, che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti dai Dpcm in vigore e da eventuali decreti e ordinanze regionali per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.

Fonte: Inail

Trasporto scolastico: misure di sicurezza per l’emergenza Covid-19

Trasporto scolastico: misure di sicurezza per l’emergenza Covid-19

È evidente che per migliorare la prevenzione dei rischi correlati alla diffusione del virus SARS-CoV-2 nell’ambito della scuola sia importante, per il nuovo anno scolastico in presenza, adottare opportune misure di sicurezza, omogenee sul territorio nazionale, anche per il trasporto scolastico.

Misure che devono essere prese nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza COVID-19.

A fornire indicazioni sulle misure necessarie nel trasporto scolastico è un allegato presente nel DPCM del 7 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Un allegato che è stato recentemente modificato in relazione a quanto già presentato nel precedente DPCM 7 agosto 2020.

Le misure specifiche per la sicurezza nel trasporto scolastico

L’allegato 16, dal titolo “Linee guida per il trasporto scolastico dedicato” indica che, riguardo al trasporto, resta ferma la responsabilità genitoriale o del tutore “su alcune misure di prevenzione generale quali:

  • la misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto;
  • l’assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola gli studenti in caso di alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con persone affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola”.

In particolare per il settore del trasporto scolastico dedicato “trovano applicazione le seguenti misure specifiche:

  • è necessario procedere all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione del mezzo di trasporto almeno una volta al giorno.
  • è necessario assicurare un’areazione, possibilmente naturale, continua del mezzo di trasporto e mettere a disposizione all’entrata appositi detergenti per la sanificazione delle mani degli alunni.
  • la salita degli alunni avverrà evitando alla fermata un distanziamento inferiore al metro e avendo cura che gli alunni salgano sul mezzo in maniera ordinata, facendo salire il secondo passeggero dopo che il primo si sia seduto;
  • per la discesa dal mezzo dovranno essere seguite procedure specifiche per cui dovranno scendere, uno per uno, evitando contatti ravvicinati, prima i ragazzi vicino alle uscite, gli altri avranno cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso e così via;
  • l’alunno eviterà di occupare il posto disponibile vicino al conducente (ove esistente). Il conducente dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale. Gli alunni trasportati eviteranno di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente.
  • al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio gli alunni trasportati indosseranno una mascherina di comunità, per la protezione del naso e della bocca”.

Quest’ultima disposizione, relativa alla mascherina di comunità, “non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree. In questi casi si raccomanda agli operatori del trasporto scolastico addetti all’assistenza degli alunni disabili l’utilizzo di ulteriori dispositivi qualora non sia sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente; in questi casi, l’operatore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose”.

Si ricorda che “nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse tipologie di disabilità presenti. La distribuzione degli alunni a bordo sarà compiuta anche mediante marker segnaposto. È consentito, nel caso in cui le altre misure non siano sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico scolastico dedicato, ed in considerazione delle evidenze scientifiche sull’assunto dei tempi di permanenza medi in relazione alla percorrenza casa-scuola-casa, un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’ 80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi”.

La precondizione per la presenza degli alunni e del personale

In ogni caso si ribadisce la precondizione per la presenza degli alunni e di tutto il personale a vario titolo operante sui mezzi di trasporto scolastico dedicato:

  • l’assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti);
  • non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni”.

In particolare chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C “dovrà restare a casa”. Pertanto si rimanda ancora alla “responsabilità genitoriale o del tutore la verifica dello stato di salute dei minori affidati alla predetta responsabilità”.

Il riempimento massimo per il trasporto scolastico dedicato

Le linee guida indicano poi che fermo restando “l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e le misure di prevenzione connesse alla sanificazione dei mezzi, alla costante areazione del mezzo e alla salita e discesa dai mezzi di trasporto scolastico, nonché la preventiva misurazione della temperatura e le dichiarazioni dei genitori o del tutore in materia di prevenzione sanitaria del contagio Covid-19”, è consentita “la capienza massima del mezzo di trasporto scolastico dedicato nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo nella predetta modalità di riempimento non sia superiore ai 15 minuti”.

In questo caso – continua il documento – “dovrà essere quotidianamente programmato l’itinerario del percorso casa-scuola-casa, in relazione agli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico dedicato, avendo cura che lo stesso itinerario consenta la massima capacità di riempimento del mezzo per un tempo massimo di 15 minuti”.

Sono riportati, in conclusione, ulteriori criteri per l’organizzazione del servizio:

  • “il Comune, sentite le Istituzioni scolastiche, sulla base delle indicazioni condivise con la Regione, in presenza di criticità rispetto al numero di mezzi destinati al trasporto scolastico dedicato, in relazione a un elevato numero di studenti iscritti al servizio, determinerà le fasce orarie del trasporto, non oltre le due ore antecedenti l’ingresso usuale a scuola e un’ora successiva all’orario di uscita previsto;
  • per gli alunni in difficoltà (come ad esempio sopravvenuto malessere, ad esclusione di sintomatologia Covid-19) o presenza di disabilità o che manifestino necessità di prossimità, sarà possibile il non rispetto temporaneo del distanziamento”.

Fonte: puntosicuro.it

COVID-19: cosa cambia per le aziende ed i lavoratori

COVID19: aziende e lavoratori in difficoltà. Cosa cambia per le aziende ed i lavoratori?

Le aziende e i lavoratori si stanno trovando ad affrontare questa difficile emergenza COVID-19. Un documento fondamentale da considerare come riferimento principale è il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

Proviamo a riassumere qui il significato e le conseguenze di questo protocollo nell’ambito lavorativo.

Il documento tratta diverse questioni: dall’accesso in azienda di lavoratori e fornitori alla gestione delle mense e degli spazi comuni, dai dispositivi di sicurezza e precauzioni igieniche alla possibilità di rimodulare le attività, fino alla gestione di un eventuale caso di coronavirus.

Va sottolineato che il Protocollo prevede la continuità aziendale solo in presenza di condizioni che assicurino a tutti i lavoratori adeguati livelli di protezione e ribadisce ancora una volta la possibilità per le imprese di ricorrere al lavoro agile e agli ammortizzatori sociali previsti.

Elenchiamo i singoli punti del protocollo:

1) Dovere di informazione
L’azienda deve informare tutti i dipendenti dei comportamenti da assumere e delle regole da rispettare.

2) Modalità di ingresso in azienda. Controllo temperatura corporea
Il datore di lavoro può controllare la temperatura corporea dei lavoratori prima dell’ingresso in azienda, previa informativa al trattamento dei datiimpedendone l’accesso qualora la temperatura risulti superiore ai 37,5 gradi. In tal caso i lavoratori dovranno essere isolati e dovranno contattare il proprio medico curante, che gli fornirà le indicazioni da seguire.

3) Modalità di accesso dei fornitori esterni
Si dovranno ridurre le occasioni di contatto tra fornitori e dipendenti sul luogo di lavoro. Durante le attività di carico e scarico, gli autisti non devono scendere dai mezzi di trasporto; qualora non fosse possibile devono attenersi alla distanza di un metro.
Prevedere per fornitori/trasportatori/collaboratori esterni servizi igienici dedicati con conseguente divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente.
Ridurre il più possibile l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario per manutentori o imprese di pulizie, per questi varranno tutte le regole aziendali.

4) Pulizia e sanificazione in azienda e precauzioni igieniche personali

L’azienda deve assicurare una pulizia giornaliera (a fine turno pulizia di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi) e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
In caso di persona contagiata all’interno dell’azienda è prevista la procedura particolare indicata nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

5) Precauzioni igieniche personali
L’azienda deve mettere a disposizione detergenti per le mani. Le persone presenti in azienda devono adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

6) Dispositivi di protezione individuale
Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). In caso di difficoltà di approvvigionamento, e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria.

Il liquido detergente potrà essere preparato seguendo le indicazioni dell’OMS al seguente link (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf).

Qualora non sia possibile lavorare a distanza interpersonale minore di un metro è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione conformi (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…).

7) Gestione degli spazi comuni
L’accesso agli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e snack) deve essere regolato e razionatoEseguire un’opportuna e continuativa ventilazione di questi locali. Il tempo di permanenza dei lavoratori in tali spazi deve essere ridotto e deve essere sempre rispettata la distanza minima di sicurezza tra le persone.

8) Organizzazione aziendale: turnazione, trasferte e smart working, rimodulazione dei livelli produttivi
Si ribadisce che le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai Contratti Collettivi nazionali di Lavoro e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o ricorrere allo smart working, al lavoro agile, all’utilizzo di ammortizzatori sociali, ferie arretrate.
Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.

9) Gestione entrata e uscita dei dipendenti
L’azienda deve favorire orari di ingresso/uscita scaglionati per evitare i contatti nelle zone comuni. Qualora fosse possibile occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti in ogni luogo con le apposite indicazioni da seguire.

10) Spostamenti interni, riunioni, formazione
Non sono consentite le riunioni e occorre limitare al minimo gli spostamenti all’interno dell’azienda. Qualora fossero indispensabili, se non è possibile usufruire del collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/ventilazione dei locali.
Le aziende devono sospendere ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzata (ad eccezione della FAD – Formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working). A tale riguardo, ricordiamo che Serinta possiede una piattaforma dedicata alla FAD che continua ad essere operativa e quindi a disposizione degli utenti. Gli addetti antincendio e primo soccorso possono continuare a svolgere le loro funzioni anche in presenza di corsi scaduti.

11) Gestione di un lavoratore sintomatico in azienda, sorveglianza sanitaria e medico competente
Nel caso in cui un lavoratore presente in azienda manifesti specifici sintomi (febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse), deve dichiararlo immediatamente al proprio responsabile.
Il lavoratore dovrà essere isolato e l’azienda deve procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. L’azienda potrà collaborare con le Autorità competenti nel definire eventuali possibili contatti stretti e chiedere loro di lasciare cautelativamente lo stabilimento.

12) Sorveglianza Sanitaria – Medico competente – RLS
La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute, privilegiando le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
Il Medico competente collabora con RLS/RLST e segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. Il Medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

13) Aggiornamento Protocollo di regolamentazione
È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Aggiornamento del DVR

Tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo di verificare se il DVR aziendale (Documento di Valutazione dei Rischi) prende in considerazione l’esposizione dei lavoratori al contagio, e in caso negativo deve predisporre le procedure adeguate.

Vi preghiamo di prestare attenzione ai lavoratori delle strutture sanitarie, con l’aggiornamento della valutazione del rischio biologico, ed ai lavoratori esposti a contatto con il pubblico.

E’ opportuno valutare anche un’adeguata formazione per i lavoratori, in relazione a queste procedure e agli eventuali DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) da utilizzare sul posto di lavoro.