La delibera della Regione Calabria n. 434 del 10.11.2016 e le nuove regole per la formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, che disciplina la formazione dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è stato posto al vaglio nel corso dalla giunta regionale calabrese del 10 novembre 2016.
Sono state analizzate le novità introdotte dall’ Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 : la durata, i contenuti e le modalità di formazione dei responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
A conclusione dell’esame, la giunta ha recepito integramente il testo dell’Accordo Stato-Regioni, approvando, pertanto, anche per i professionisti della sicurezza in Calabria, le nuove regole per la formazione.
Le novità introdotte
Il Nuovo Accordo Stato- Regioni, introduce una nuova articolazione dei percorsi formativi per gli RSPP e ASPP, vengono infatti rivisti i contenuti dei programmi formativi, vengono disciplinate le metodologie didattiche ed i criteri di valutazione.
Novità anche per i docenti dei suddetti corsi: vengono confermati i criteri ed i requisiti del formatore previsti dal D.I. del 06.03.2013.
Sicuramente di rilievo, è l’ampliamento dei titoli di esonero, vengono infatti inserite nuove classi di laurea che potranno usufruire dell’esonero dei moduli A e B.
Viene disciplinato per la prima volta in campo di sicurezza e formazione, la possibilità del riconoscimento della formazione pregressa. Si tratta del riconoscimento dei cosiddetti crediti formativi nei casi in cui contenuti dei percorsi formativi siano analoghi a corsi già svolti.
Per quanto riguarda l’aggiornamento, viene introdotta la possibilità di ottemperare all’obbligo partecipando a convegni o seminari.
Anche per queste figure vengono chiarite schematicamente (tabelle allegati III e V) tutte le condizioni per la formazione:
durata e modalità erogazione dei corsi
requisiti dei docenti formatore
costituzione dei crediti formativi
modalità e periodicità dell’aggiornamento
Destinatari: il corso di formazione è rivolto a Datori di lavoro con funzioni di RSPP di aziende appartenenti al Rischio Basso così come definito dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
Obiettivo del corso di formazione: formare i Datori di lavoro rispetto alle fondamentali competenze in materia di sicurezza e salute sul lavoro, per permettere lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in azienda.
Corso conforme al Testo Unico per la sicurezza (D.Lgs. 81/08) e Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Programma didattico
Modulo Normativo – Giuridico
Presentazione ed apertura del corso
Sistema Legislativo: dalla 626 alla 81
La Delega di funzioni
Soggetti della Sicurezza: compiti, obblighi e responsabilità e tutela assicurativa
La responsabilità amministrativa (D. Lgs. n. 231/2001)
Sistemi di qualificazione delle imprese
Modulo Gestionale
Incidenti e infortuni mancati
Valutazione dei rischi
DVR e DUVRI
Modelli di organizzazione e gestione
Gestione emergenze
Modulo Relazionale
L’informazione, la formazione e l’addestramento
Comunicazione
RLS: nomina ed elezioni
Consultazione e partecipazione del RLS
Modulo Tecnico
Misure tecniche, organizzative e procedurali
Dispositivi di Protezione Individuali
Sorveglianza sanitaria
Stress lavoro-correlato
Approfondimento relativo ai rischi specifici presenti nei settori a rischio basso (uffici, commercio, servizi, officine, turismo, terziario, servizi, organizzazioni, associazioni)
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 90% delle ore totali, fatta salva la verifica delle conoscenze acquisite.
Sanzioni previste: l’arresto da quattro a otto mesi del datore di lavoro/ dirigente o ammenda da 2.000 a 4.000 euro (violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera l).
Docenti: Il corso di formazione viene tenuto da Docenti con documentato ed adeguato curriculum professionale nelle materie di loro pertinenza, e con comprovata esperienza nella formazione e/o nella giuda di gruppi di lavoro.
Sicurezza a scuola
I Dirigenti scolastici italiani chiedono la modifica del D.Lgs.81/08, relativamente alle responsabilità loro attribuite in quanto individuati Datori di lavoro delle istituzioni scolastiche che dirigono. (altro…)
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