Corso di Formazione per addetti carrelli elevatori industriali semoventi Con Conducente A Bordo – Muletti
Durata del Corso di formazione: 12 ore
Destinatari: il corso di formazione è destinato ai lavoratori addetti all’utilizzo del Carrello elevatore industriale semovente con conducente a bordo.
Obiettivo del corso di formazione: Il corso ha l’obiettivo di abilitare l’operatore all’utilizzo dell’attrezzatura carrello elevatore.
La formazione degli operatori è un obbligo sancito dall’art.73 del D. Lgs. n. 81/2008 e Accordo Stato Regioni 22/02/2012.
Il corso è caratterizzato da una lezione teorica in cui si privilegeranno le metodologie didattiche interattive, che pongono l’attenzione sul bisogno del partecipante e da una pratica sul campo.
La visione, l’utilizzo e la prova dei carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo aiuteranno il partecipante nella prova pratica finale.
Al termine del corso di formazione verrà svolto un test a risposta multipla per verificare l’apprendimento. La verifica si ritiene superata con il rispondendo in modo esatto ad almeno 70% delle domande.
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a coloro che, oltre ad aver superato la verifica finale di apprendimento, abbiano presenziato ad almeno il 70% delle ore previste per il corso.
Docenti: Il corso di formazione viene tenuto da Docenti con documentato ed adeguato curriculum professionale nelle materie di loro pertinenza, e con comprovata esperienza nella formazione e/o nella giuda di gruppi di lavoro.
Formazione obbligatoria per Incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza-Aziende a RISCHIO MEDIO
Durata del Corso Antincendio per aziende a Rischio Medio: 8 ore
Destinatari del corso di formazione: lavoratori designati quali addetti antincendio di aziende a rischio incendio medio. Datori di lavoro e titolari che si nominano direttamente responsabili antincendio della propria azienda.
Obiettivo del corso di formazione: fornire ai lavoratori gli elementi essenziali per una corretta gestione delle situazioni di emergenza, nonché sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio. Assolvere agli obblighi indicati nel D.lgs 81/08, T.U. Sicurezza e D.lgs 160/09, D.M. 10 marzo 1998, allegato X.
Programma didattico
Modulo 1 – 4 ORE
Principi sulla combustione e l’incendio – Triangolo della combustione – Le sostanze estinguenti – Le principali cause di un incendio – Rischi alle persone in caso di incendio – Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi – Le principali misure di protezione contro gli incendi; vie di esodo; procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme.
Modulo 2 – 4 ORE
Procedure per l’evacuazione; rapporti con i vigili del fuoco; attrezzature ed impianti di estinzione; sistemi di allarme; segnaletica di sicurezza; illuminazione di emergenza;
Gestione delle emergenze: in caso di incendio, calamità naturali, terremoti, allagamento, evacuazione locali, fuga di gas o agenti chimici, ordigni o oggetti sospetti;
Illustrazione del piano di emergenza.
Esercitazioni pratiche
Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili.
Test finale a risposta multipla
L’attestato di partecipazione al Corso Antincendio per aziende a Rischio Medio verrà rilasciato a fronte della frequenza del 90% delle ore totali, fatto salvo la verifica delle conoscenze acquisite.
Sanzioni previste: l’arresto da quattro a otto mesi del datore di lavoro/ dirigente o ammenda da 2.000 a 4.000 euro (violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera l).
Docenti: Il corso di formazione viene tenuto da Docenti con documentato ed adeguato curriculum professionale nelle materie di loro pertinenza, e con comprovata esperienza nella formazione e/o nella giuda di gruppi di lavoro.
L’INAIL ha messo a disposizione l’edizione aggiornata 2018 del Codice Di Prevenzione Incendi
INAIL mette a disposizione il Codice di Prevenzione Incendi (Co.P.I.), una pubblicazione nata dalla collaborazione tra Inail, Sapienza Università di Roma e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nell’ambito dei progetti previsti nel Piano delle attività di ricerca dell’Inail per il triennio 2016/2018.
Il Codice di Prevenzione Incendi, è un compendio che attraverso l’illustrazione di casi studio, propone soluzioni tecniche e progettuali in materia antincendio, permettendo ai professionisti di inquadrare, normativamente, le varie problematiche reali.
La prevenzione degli incendi è finalizzata alla salvaguardia della vita umana, dei beni economici e ambientali. Rientra tra gli obblighi del Datore di Lavoro, come espressamente sancito dall’art. 46 del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. (testo unico per la sicurezza) e specificato nel dettaglio dal d.m. 10 marzo 1998.
Le misure di prevenzione dovranno mirare da un lato a ridurre le probabilità dell’insorgere degli incendi, e dall’altro, a limitare le conseguenze dell’incendio, ed interesseranno: le caratteristiche degli edifici, degli impianti installati, dei materiali stoccati, dei processi produttivi, degli occupanti, ecc.
Pertanto, è evidente le soluzioni progettuali antincendio non potranno essere standard, ma dovranno essere adattate alle caratteristiche aziendali, rispettando nel contempo la normativa vigente.
Il compendio è così articolato:
Parte Generale che contiene:
Obiettivi ;
La progettazione antincendio;
L’approccio prescrittivo ;
L’approccio prestazionale e la Fire Safety Engineering ;
Il Codice di prevenzione incendi ;
La struttura del Codice ;
Campo di applicazione del Codice ;
La progettazione antincendio per le attività normate e non ;
I principi generali e il nuovo ruolo del progettista ;
La logica del Codice ;
La strategia antincendio ;
L’applicazione del Codice: un primo bilancio
Seconda parte: illustrazione dei casi studio:
La progettazione antincendio in un edificio adibito ad ufficio
La progettazione antincendio in un’autorimessa
Obblighi sicurezza alternanza scuola-lavoro: un Articolo di PuntoSicuro.it illustra gli obblighi per gli attori coinvolti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.
La riforma denominata “La Buona Scuola” ha fatto fare un “balzo in avanti al rapporto fra scuola e lavoro”, come ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini; l’alternanza diventa da quest’anno “un elemento strutturale dell’offerta formativa”. Con almeno 400 ore da effettuare negli ultimi tre anni degli istituti tecnici e professionali e 200 nei licei.
La nuova legge di riforma n. 107/15 all’art. 1 dal comma 33 al comma 44 introduce e regolamenta l’obbligo di alternanza scuola-lavoro da svolgersi per tutti gli alunni nell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado.
Dal comma 33 al 38 si parla di alternanza scuola-lavoro nelle scuole secondarie di secondo grado, da svolgersi anche in periodo estivo; verranno adattate anche a tali attività le norme sui diritti delle studentesse e degli studenti.
Dal comma 39 al 44 sono previsti finanziamenti ed un registro presso le Camere di commercio per le imprese che realizzeranno l’alternanza. Più in particolare il D.Lgs 15/4/2005, n. 77 applicativo della l. 28/03/2003, n. 53 (riforma Moratti) ha introdotto la normativa sull’alternanza scuola-lavoro.
L’alternanza scuola-lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro art. 4 D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77.
Ma quali sono le ricadute in termini di tutela della salute e sicurezza degli studenti (lavoratori)?
L’ampia formulazione dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., secondo il quale deve essere considerato “lavoratore” ogni “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere”, viene ulteriormente specificata in relazione all’allievo “degli istituti di istruzione ed universitari (…) nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione”. Perciò tutto sta a capire se sono tutelati gli studenti e l’ambito effettivo della tutela in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro, la rete di tutela è peraltro destinata a doversi allargare, costringendo ad interfacciarsi, con auspicabile effetto positivo, figure che, funzionalmente, afferiscono a realtà organizzative autonome e separate, rispettivamente rappresentate dal soggetto proponente (istituto scolastico/formativo) e dal soggetto ospitante (azienda): i due datori di lavoro (Dirigente scolastico e titolare dell’azienda ), i due tutor, i due R.S.P.P., e così via. Nell’intento di favorire i meccanismi di interazione fra questi attori, il gruppo di lavoro dovrà innanzitutto definire l’attribuzione delle rispettive competenze.
Assieme alla cooperazione sinergica di tutte le figure coinvolte, l’altro elemento imprescindibile per il buon esito del progetto è l’approccio propositivo dello studente-lavoratore, figura centrale dell’iniziativa, che deve interpretare al meglio l’opportunità che gli viene offerta, investendo energie in termini di disponibilità e volontà di apprendimento.
Per mettere lo studente-lavoratore nelle condizioni di maturare “in sicurezza” questa esperienza di crescita formativa-professionale, non è sufficiente che le attrezzature, i locali, gli impianti e quant’altro siano a norma di legge, ma è indispensabile che egli sia preliminarmente coinvolto in un percorso educativo tale da garantirgli un’adeguata formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro, rendendolo contestualmente consapevole di essere parte attiva del sistema di tutela.
Quali sono gli obblighi previsti?
Innanzitutto, il Dirigente scolastico (datore di lavoro dello studente) dovrà valutare i rischi legati alla realizzazione degli stage o dell’alternanza scuola-lavoro, e programmare le relative misure di prevenzione e di gestione affinché gli studenti siano il più possibile tutelati.
In questa prospettiva risulta necessario incentivare la collaborazione tra il referente d’istituto e il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’istituto.
Nel selezionare aziende idonee ad ospitare allievi in stage è obbligatorio considerare la sicurezza come requisito vincolante. Ciò richiede conoscenze anche in materia di sicurezza da parte del referente d’istituto ma anche la definizione di procedure per acquisire informazioni da parte dell’azienda.
Nella convenzione fra scuola e singole aziende che ospitano gli allievi dovranno essere espressi gli impegni delle parti.
Per quanto concerne quelli relativi alla sicurezza, l’azienda dovrà garantire:
l’osservanza degli obblighi di legge;
la valutazione dei rischi riferita all’esperienza di stage;
la fornitura dei DPI, allorché la mansione svolta dall’allievo lo preveda;
la sorveglianza sanitaria dell’allievo, se prevista dalla valutazione dei rischi per le attività alle quali potrà essere adibito
l’informazione dell’allievo sui rischi dell’azienda e della mansione a cui sarà adibito;
l’informazione dell’allievo sulle misure di prevenzione ed emergenza in atto;
l’integrazione della formazione già erogata dalla scuola e assicurando quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. un tutor aziendale.
L’impegno per l’istituto scolastico riguarderà:
le garanzie assicurative dell’allievo;
la formazione generale come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.11;
un responsabile scolastico del progetto
Per tutto ciò quindi, nonostante la specifica finalità didattica e formativa e la limitata presenza ed esposizione ai rischi, l’istituzione scolastica è tenuta a verificare le condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione dell’alternanza scuola lavoro, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati, sul versante oggettivo, attraverso la selezione di strutture ospitanti “sicure”, e sul versante “soggettivo”, tramite l’informazione degli allievi. Il dirigente Scolastico, avrà cura di verificare che l’ambiente di apprendimento sia consono al numero degli alunni ammessi in una struttura e adeguato alle effettive capacità tecnologiche, organizzative e didattiche della stessa.
Fondamentali per lo sgravio degli impegni a carico delle istituzioni scolastiche risulteranno le collaborazioni che le stesse riusciranno ad attivare, congiuntamente agli Uffici Scolastici Regionali, con accordi territoriali presso gli enti preposti per competenza, in modo tale da:
• garantire la sorveglianza sanitaria, qualora necessaria, di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.;
• assicurare presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali gli studenti impegnati, nei casi previsti dagli artt. 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65;
• stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi; le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell’alternanza;
• ricevere preventivamente dall’istituzione scolastica o formativa un’adeguata formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, ove necessario, sul controllo sanitario, quali misure generali di tutela ai sensi dell’art. 15 e 37, commi 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.11, anche al fine del riconoscimento del credito formativo permanente.
È evidente che uno dei maggiori sforzi su cui le parti dovranno concentrare la propria attenzione consiste nella pianificazione della informazione e formazione da garantire allo studente lavoratore: in particolare è necessario dare evidenza delle informazioni date da parte dell’Istituto e del tipo (argomenti e tempistica) di formazione fornita; ciò al fine permettere alla struttura ospitante (Azienda) di integrare idoneamente la formazione anche sulla base della propria esperienza (organizzativa e produttiva).
Se le informazioni di base (“attività produttive in generale”) dovranno essere illustrate dall’Istituto scolastico, le particolarità (condizioni specifiche, procedure, ambienti di lavoro, misure di prevenzione collettive, DPI etc. ) del lavoro potranno essere erogate con maggiore efficacia dall’Azienda. In proposito anche la struttura ospitante dovrà, all’interno della sua valutazione, aver preso in considerazione tutti i rischi relativi all’attività svolta dagli studenti, senza accontentarsi di indicazioni generiche: esistono in particolare dei rischi supplementari derivanti dalle particolari modalità dell’inserimento nell’impresa, da fattori psicologici, dalla non abitudine ai comportamenti convenzionali di ciascun ambiente di lavoro, dall’utilizzo di macchinari e strumenti spesso nuovi, e su questi rischi l’Azienda dovrà assicurare adeguata informazione e formazione specifica, cosa che assumerà vero valore preventivo se effettuato sul campo.
Preme ricordare, al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell’erogazione della formazione specifica sui rischi di lavoro, che possono essere:
a. stipulati dagli Uffici Scolastici Regionali, appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l’INAIL e gli organismi paritetici previsti negli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011 e del 25/07/2012;
b. svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione generale, come previsto dall’allegato 1 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011;
c. promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito lo studente-lavoratore richiedano una sorveglianza medica speciale, l’azienda ospitante è tenuta a darne tempestiva informazione all’istituto scolastico che ha l’onere di organizzare con il proprio medico competente le visite, nonché di gestire eventuali prescrizioni mediche riguardanti l’idoneità (parziale o totale) al lavoro.
In continuità, ma a ben vedere anche in evoluzione con la normativa di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, si considera obbligo assolto mediante visita preventiva da effettuarsi da parte del medico competente dell’istituzione scolastica, ovvero dal Dipartimento di Prevenzione della Azienda Unità Sanitaria Locale.
Tale visita medica, dovrebbe:
• avere una validità estesa a tutta la durata del percorso di alternanza;
• consentire agli studenti di svolgere la propria attività anche in diverse strutture ospitanti, per la stessa tipologia di rischio.
Qualora, invece, sussistano rischi specifici in base al documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28 del citato decreto legislativo 81/2008, sarà cura della struttura ospitante accertare preliminarmente l’assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti saranno destinati.
Appare chiaro il ruolo determinante oltre che dei soggetti coinvolti, nel novero delle responsabilità, soprattutto della ditta ospitante per quanto riguarda tutti gli aspetti di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro conseguenti all’applicazione del D.Lgs 81/08 e s.m.i..
Dunque, se da un lato era l’ora che la scuola si occupasse anche di lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, maggiore attenzione da parte del legislatore nella definizione delle reali modalità di prevenzione non avrebbe guastato, soprattutto all’interno di questi percorsi.
fonte: PUNTO SICURO
dott.ssa Lisanna Billeri e dott. Gianfranco Bianucci
Tecnici della prevenzione
Unità Funzionale Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
Dal Garante per la protezione dei dati personali arriva una guida all´applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali.
Guida all´applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali
(La presente Guida è soggetta a integrazioni e modifiche alla luce dell´evoluzione della riflessione a livello nazionale ed europeo)
La Guida intende offrire un panorama delle principali problematiche che imprese e soggetti pubblici dovranno tenere presenti in vista della piena applicazione del regolamento, prevista il 25 maggio 2018.
Attraverso raccomandazioni specifiche vengono suggerite alcune azioni che possono essere intraprese sin d´ora perché fondate su disposizioni precise del regolamento che non lasciano spazi a interventi del legislatore nazionale (come invece avviene per altre norme del regolamento, in particolare quelle che disciplinano i trattamenti per finalità di interesse pubblico ovvero in ottemperanza a obblighi di legge).
Vengono, inoltre, segnalate alcune delle principali novità introdotte dal regolamento rispetto alle quali sono suggeriti possibili approcci.
La presente Guida è soggetta a integrazioni e modifiche alla luce dell´evoluzione della riflessione a livello nazionale ed europeo.
Indice
Fondamenti di liceità del trattamento
Titolare, responsabile, incaricato del trattamento
Informativa
Approccio basato sul rischio del trattamento e misure di accountability di titolari e responsabili
TITOLARE, RESPONSABILE, INCARICATO DEL TRATTAMENTO
Cosa cambia?
Il regolamento:
disciplina la contitolarità del trattamento (art. 26) e impone ai titolari di definire specificamente (con un atto giuridicamente valido ai sensi del diritto nazionale) il rispettivo ambito di responsabilità e i compiti con particolare riguardo all´esercizio dei diritti degli interessati, che hanno comunque la possibilità di rivolgersi indifferentemente a uno qualsiasi dei titolari operanti congiuntamente;
fissa più dettagliatamente (rispetto al Codice) le caratteristiche dell´atto con cui il titolare designa un responsabile del trattamento attribuendogli specifici compiti: deve trattarsi, infatti, di un contratto (o altro atto giuridico conforme al diritto nazionale) e deve disciplinare tassativamente almeno le materie riportate al paragrafo 3 dell´art. 28 al fine di dimostrare che il responsabile fornisce “garanzie sufficienti” – quali, in particolare, la natura, durata e finalità del trattamento o dei trattamenti assegnati, le categorie di dati oggetto di trattamento, le misure tecniche e organizzative adeguate a consentire il rispetto delle istruzioni impartite dal titolare e, in via generale, delle disposizioni contenute nel regolamento;
consente la nomina di sub-responsabili del trattamento da parte di un responsabile (si veda art. 28, paragrafo 4), per specifiche attività di trattamento, nel rispetto degli stessi obblighi contrattuali che legano titolare e responsabile primario; quest´ultimo risponde dinanzi al titolare dell´inadempimento dell´eventuale sub-responsabile, anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l´evento dannoso “non gli è in alcun modo imputabile” (si veda art. 82, paragrafo 1 e paragrafo 3);
prevede obblighi specifici in capo ai responsabili del trattamento, in quanto distinti da quelli pertinenti ai rispettivi titolari. Ciò riguarda, in particolare, la tenuta del registro dei trattamenti svolti (ex art. 30, paragrafo 2); l´adozione di idoneemisure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti (ex art. 32 regolamento); la designazione di un RPD-DPO (si segnalano, al riguardo, le linee-guida in materia di responsabili della protezione dei dati adottate dal Gruppo “Articolo 29”, disponibili qui anche nella versione in italiano: www.garanteprivacy.it/regolamentoue/rpd), nei casi previsti dal regolamento o dal diritto nazionale (si veda art. 37 del regolamento). Si ricorda, inoltre, che anche il responsabile non stabilito nell´Ue dovrà designare un rappresentante in Italia quando ricorrono le condizioni di cui all´art. 27, paragrafo 3, del regolamento – diversamente da quanto prevedeva l´art. 5, comma 2, del Codice.
Cosa non cambia?
Il regolamento definisce caratteristiche soggettive e responsabilità di titolare e responsabile del trattamento negli stessi termini di cui alla direttiva 95/46/CE (e, quindi, al Codice italiano). Pur non prevedendo espressamente la figura dell´ “incaricato” del trattamento (ex art. 30 Codice), il regolamento non ne esclude la presenza in quanto fa riferimento a “persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l´autorità diretta del titolare o del responsabile” (si veda, in particolare, art. 4, n. 10, del regolamento).
RACCOMANDAZIONI
I titolari di trattamento dovrebbero valutare attentamente l´esistenza di eventuali situazioni di contitolarità (si vedano, in proposito, le indicazioni fornite dal Garante in vari provvedimenti, fra cui http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/39785), essendo obbligati in tal caso a stipulare l´accordo interno di cui parla l´art. 26, paragrafo 1, del regolamento. Sarà necessario, in particolare, individuare il “punto di contatto per gli interessati” previsto dal suddetto articolo ai fini dell´esercizio dei diritti previsti dal regolamento.
I titolari di trattamento dovrebbero verificare che i contratti o altri atti giuridici che attualmente disciplinano i rapporti con i rispettivi responsabili siano conformi a quanto previsto, in particolare, dall´art. 28, paragrafo 3, del regolamento.
Dovranno essere apportate le necessarie integrazioni o modifiche, in particolare qualora si intendano designare sub-responsabili nei termini sopra descritti. La Commissione e le autorità nazionali di controllo (fra cui il Garante) stanno valutando la definizione di clausole contrattuali modello da utilizzare a questo scopo.
Attraverso l´adesione a codici deontologici ovvero l´adesione a schemi di certificazione il responsabile può dimostrare le “garanzie sufficienti” di cui all´art. 28, paragrafi 1 e 4.
Il Garante sta valutando i codici deontologici attualmente vigenti per alcune tipologie di trattamento nell´ottica dei requisiti fissati nel regolamento (art. 40), mentre per quanto concerne gli schemi di certificazione occorrerà attendere anche l´intervento del legislatore nazionale che dovrà stabilire alcune modalità di accreditamento dei soggetti certificatori (se diversi dal Garante: si veda art. 43). In ogni caso, il Gruppo “Articolo 29” sta lavorando sui temi e sarà opportuno tenere conto degli sviluppi che interverranno in materia nei prossimi mesi.
Le disposizioni del Codice in materia di incaricati del trattamento sono pienamente compatibili con la struttura e la filosofia del regolamento, in particolare alla luce del principio di “responsabilizzazione” di titolari e responsabili del trattamento che prevede l´adozione di misure atte a garantire proattivamente l´osservanza del regolamento nella sua interezza.
In questo senso, e anche alla luce degli artt. 28, paragrafo 3, lettera b), 29, e 32, paragrafo 4, in tema di misure tecniche e organizzative di sicurezza, si ritiene che titolari e responsabili del trattamento possano mantenere in essere la struttura organizzativa e le modalità di designazione degli incaricati di trattamento così come delineatesi negli anni anche attraverso gli interventi del Garante (si veda art. 30 del Codice e, fra molti, http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1507921, ovvero http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1508059 per quanto riguarda la pubblica amministrazione, ovvero http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1813953 in materia di tracciamento delle attività bancarie) in quanto misure atte a garantire e dimostrare “che il trattamento è effettuato conformemente” al regolamento (si veda art. 24, paragrafo 1, del regolamento).
Sul sito dell’Ispettorato Nazionale del lavoro (www.ispettorato.gov.it), è stato pubblicato il testo aggiornato e coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 con le ultime novità in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Si tratta della versione di LUGLIO 2018 e relativa al testo aggiornato e coordinato del D.lgs. 81/08.
Le modifiche introdotte fanno riferimento alle ultime novità in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro:
Aumento delle sanzioni amministrative ed ammende previste per le violazioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, introdotte dal Decreto direttoriale dell’INL n. 12 del 6 giugno 2018, ed in vigore a partire dal 1° luglio 2018;
Indicazioni sulle misure di prevenzione da adottare per gli impianti, servizi e linee ferroviarie gestiti dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Legge 26 aprile 1974, n. 191);
Nuove indicazioni sul rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi (circolare n. 10 del 28/05/2018);
Risposta all’interpello relativo alla valutazione dei rischi per la Polizia Municipale;
Risposta all’interpello relativo all’applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto concerne i tirocini formativi e l’alternanza scuola-lavoro;
Risposta all’interpello relativo al dispositivo vigilante a bordo di mezzi ferroviari:
Elenco aggiornato dei dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11.
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