L’apprendistato è un contratto di lavoro che presuppone la formazione del lavoratore.
Chi assume, infatti, è obbligato a garantire all’apprendista la formazione necessaria per acquisire competenze professionali relative alla mansione del contratto.
L’apprendistato è suddiviso il tre tipologie:
Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
Apprendistato professionalizzante.
Apprendistato di alta formazione e ricerca.
1. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
Dedicato ai giovani dai 15 anni fino ai 25, permette di conseguire una qualifica professionale o un diploma professionale alternando lavoro e studio.
La durata non può essere superiore a tre anni, o quattro nel caso di diploma quadriennale regionale, ed è determinata in base alla qualifica da conseguire.
2. Apprendistato professionalizzante
E’ indirizzato ai giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti, o 17 anni se possiedono una qualifica professionale, che possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici e privati.
La durata del contratto non può essere inferiore ai 6 mesi e superiore a tre anni (cinque per il settore artigianato) e permetterà al giovane di conseguire una qualifica attraverso una formazione trasversale e professionalizzante.
3. Apprendistato di alta formazione e ricerca
Pensato per i giovani dai 18 ai 29 anni, permette di conseguire un titolo di studio universitario e di alta formazione, compresi il dottorato di ricerca, i diplomi rilasciati dagli Istituti tecnici superiori (ITS), nonché il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.
I vantaggi
Quali sono i vantaggi per il datore di lavoro che decide di avviare un contratto di apprendistato?
Prima di tutto, gli apprendisti possono essere retribuiti meno rispetto agli altri lavoratori adibiti alle stesse mansioni; questo perché possono essere inquadrati fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria di lavoratori che hanno la stessa mansione.
Sono notevoli gli incentivi economici per il datore di lavoro che stipula un contratto simile: la contribuzione agevolata o la deducibilità delle spese e dei contributi dalla base imponibile Irap.
Gli apprendisti sono poi esclusi dal computo dei dipendenti per determinati fini di leggi.
Che cosa succede se non vengono rispettati gli obblighi formativi nel contratto di apprendistato?
Il datore di lavoro dovrà versare la differenza tra la contribuzione erogata e quella dovuta, con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento.
Ser.Int.A offre assistenza ai datori di lavoro nell’espletamento di tutte le procedure relative alla formazione obbligatoria da svolgere. Contattaci per avere informazioni!
Sono aperte le iscrizioni a un corso di formazione professionale gratuito per ottenere l’attestato di qualifica di Analista di dati (Data Scientist). Il corso Data Scientist è finanziato dalla Regione Calabria allo scopo di favorire la formazione e l’occupazione di uomini e donne under 36 che trovano difficoltà ad inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro.
Il corso di formazione professionale, ideato e organizzato da Goodwill(Associazione di promozione sociale) con la collaborazione del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale dell’Università della Calabria, della Fondazione Consulenti per il Lavoro e 12 aziende calabresi, mira a formare una figura professionale specializzata che sappia utilizzare le nuove tecnologie e guidare l’informatizzazione aziendale partendo dall’analisi dei dati di ogni impresa.
Il corso di formazione si articola in 400 ore, di cui 240 di lezioni frontali e laboratoriali e 160 di stage in una delle aziende partner.
E’ aperta la selezione dei partecipanti (max 25); le domande potranno essere inviate via e-mail a info@goodwillteam.it entro e non oltre le ore 13.00 del 4 ottobre 2019.
Per maggiori informazioni inerenti i contenuti del corso, i requisiti di accesso e le modalità di presentazione delle domande, potete visitare la pagina dedicata.
Aggiornamento RLS: la circolare del Ministero del lavoro
La recente circolare del Ministero del Lavoro ha confermato l’obbligo dell’aggiornamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per tutte le aziende, a prescindere dal numero di soggetti occupati.
Riferimenti normativi
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), è un obbligo normativo previsto dall’articolo 47 del D. Lgs. n. 81 del 2008, secondo il quale in ogni azienda o unità produttiva deve essere garantita la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza (art. 47, comma 2); ciò indipendentemente dalle dimensioni e dalla composizione di riferimento e, quindi, anche ove l’azienda o l’unità produttiva abbia un solo lavoratore.
L’obbligo dell’aggiornamento formativo
L’aggiornamento del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha una scadenza annuale, ed ha una durata di 4 ore per le aziende fino a 50 lavoratori, mentre è di 8 ore per le aziende oltre 50 lavoratori.
La formazione può essere assolta con la partecipazione del RLS a corsi in aula oppure online (se previsto dal CCNL).
Se non è stato nominato
In caso di mancata nomina da parte dei lavoratori, le funzioni RLS saranno svolte da un rappresentante territoriale (RLST), ossia da un delegato sindacale esterno che, per l’esercizio di dette funzioni, avrà diritto di accesso in azienda e ai relativi documenti sulla sicurezza.
Inoltre, l’azienda in cui non sia stato nominato il RLS, partecipa al finanziamento del Fondo di sostegno di cui all’art. 52, con un contributo pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato.
Come nominare il RLS
Le aziende prive di RLS, sono tenute ad informare i lavoratori della possibilità di nominare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A seguito di nomina, il datore di lavoro dovrà fare comunicazione all’Inail.
Iscriviti al prossimo corso
Corso in aula: 26 giugno 2019 ore 15.30 presso SERINTA SRL – Costo 35 euro
Corso online: fruibile in qualsiasi momento – Costo 35 euro
Corso di formazione online per Formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro (24h o 48h)
Il corso di formazione per Formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro fornisce le nozioni di base necessarie a progettare ed erogare percorsi formativi sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) aziendali.
Durata
Il corso di formazione ha una durata di 24 o 48 ore più la verifica finale (90 minuti).
Modalità
Il corso si svolge interamente online, su una piattaforma e-learning a cui puoi accedere tutti i giorni.
Grazie alla Frequenza a distanza (FAD), infatti, non hai nessun vincolo di orario e scegli tu quando seguire le lezioni.
Tutor
Per ogni esigenza, avrai un tutor a disposizione che potrai contattare ai recapiti che ti verranno forniti.
Verifica finale
Al termine delle lezioni è prevista una verifica di apprendimento finale tramite un test di 30 domande, da svolgere in 90 minuti.
L’esito positivo è dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande. Se non dovessi superarlo, il test è ripetibile più volte gratuitamente.
Superato il test ti sarà rilasciato l’attestato di frequenza.
Scadenza corso
Il corso non ha una scadenza.
Per avere più informazioni sul corso o sulle modalità di iscrizione, contattaci senza impegno, saremo lieti di spiegarti meglio ogni cosa.
Cosa aspetti? Dai valore alla tua professionalità!
Grazie alla Formazione a distanza (Fad) potrai seguire i corsi Haccp sulla nostra piattaforma direttamente dal tuo pc: ti basta una connessione internet ed un computer.
E’ semplice e comodo:
Ti iscrivi
Decidi tu quando seguire le lezioni in base al tempo che hai a disposizione
Finito il corso, scarichi l’attestato
Per conoscere le modalità di iscrizione o per avere qualsiasi altra informazione puoi contattarci senza impegno.
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La delibera della Regione Calabria n. 434 del 10.11.2016 e le nuove regole per la formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, che disciplina la formazione dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è stato posto al vaglio nel corso dalla giunta regionale calabrese del 10 novembre 2016.
Sono state analizzate le novità introdotte dall’ Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 : la durata, i contenuti e le modalità di formazione dei responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
A conclusione dell’esame, la giunta ha recepito integramente il testo dell’Accordo Stato-Regioni, approvando, pertanto, anche per i professionisti della sicurezza in Calabria, le nuove regole per la formazione.
Le novità introdotte
Il Nuovo Accordo Stato- Regioni, introduce una nuova articolazione dei percorsi formativi per gli RSPP e ASPP, vengono infatti rivisti i contenuti dei programmi formativi, vengono disciplinate le metodologie didattiche ed i criteri di valutazione.
Novità anche per i docenti dei suddetti corsi: vengono confermati i criteri ed i requisiti del formatore previsti dal D.I. del 06.03.2013.
Sicuramente di rilievo, è l’ampliamento dei titoli di esonero, vengono infatti inserite nuove classi di laurea che potranno usufruire dell’esonero dei moduli A e B.
Viene disciplinato per la prima volta in campo di sicurezza e formazione, la possibilità del riconoscimento della formazione pregressa. Si tratta del riconoscimento dei cosiddetti crediti formativi nei casi in cui contenuti dei percorsi formativi siano analoghi a corsi già svolti.
Per quanto riguarda l’aggiornamento, viene introdotta la possibilità di ottemperare all’obbligo partecipando a convegni o seminari.
Anche per queste figure vengono chiarite schematicamente (tabelle allegati III e V) tutte le condizioni per la formazione:
durata e modalità erogazione dei corsi
requisiti dei docenti formatore
costituzione dei crediti formativi
modalità e periodicità dell’aggiornamento
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