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Diisocianati: formazione dei lavoratori

Diisocianati: formazione dei lavoratori

COSA SONO I DIISOCIANATI

I diisocianati sono un ampio gruppo di composti chimici caratterizzati dalla presenza di due gruppi di isocianati ed una unità di tipo alifatico o aromatico.

Sono molto diffusi e sono utilizzati come componenti chimici di base per composti poliuretanici come vernici per auto, mobili, legno, adesivi, sigillanti, isolanti, schiume poliuretaniche.

I diisocianati sono classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1.

La sensibilizzazione delle vie respiratorie, dovuta all’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione, determina asma professionale nei lavoratori.

Con la pubblicazione del Regolamento (UE) 2020/1149 è stato introdotto il divieto di utilizzo dei diisocianati per uso industriale e professionale a partire dal 24 agosto 2023, a meno che coloro che decideranno di continuare ad usare i diisocianati (in concentrazione superiore allo 0,1% in peso per scopi industriali e professionali) seguano adeguata formazione entro il 24 agosto 2023.

FORMAZIONE SULL’USO DEI DIISOCIANATI

Entro il 24 agosto 2023 tutti gli utilizzatori industriali e professionali, devono aver completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati in concentrazione superiore allo 0,1% in peso per poter continuare a manipolarli.

Sempre per quanto previsto dal Regolamento (UE) 2020/1149, anche i fornitori di diisocianati devono accertarsi che il destinatario delle sostanze o delle miscele abbia le informazioni sui requisiti di formazione da parte dell’utilizzatore industriale o professionale sull’uso sicuro dei diisocianati prima del loro utilizzo.

È importante sottolineare che l’utilizzo dei diisocianati è tipicamente confinato all’ambiente industriale e già  richiede precauzioni di sicurezza rigorose per garantire la protezione dei lavoratori e l’adeguata gestione delle sostanze chimiche.

Il Regolamento (UE) 2020/1149 pone particolare attenzione alla formazione dei lavoratori da intendere come ulteriore azione verso la tutela degli operatori che utilizzano i diisocianati.

CORSI DI FORMAZIONE SULL’USO DEI DIISOCIANATI

La formazione prevista si struttura su tre livelli:

  1. Formazione Livello Generale (durata: 2 ore): per tutti i lavoratori che utilizzano composti contenenti diisocianati.
  2. Formazione Livello Intermedio (durata: 4 ore): per lavoratori che svolgono le seguenti attività:
    manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma);
    – applicazione a spruzzo in cabina ventilata;
    – applicazione con rullo;
    – applicazione con pennello;
    – applicazione per immersione o colata;
    – trattamento meccanico successivo (ad esempio: taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi;
    pulitura e rifiuti;
    – qualsiasi altro uso con un’esposizione simile ai precedenti per via cutanea e/o per inalazione.
  3. Formazione Livello Avanzato (durata: 6 ore): per lavoratori che svolgono le seguenti attività:
    – manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio: appena reagiti, ancora caldi);
    – applicazioni per fonderie;
    – manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature;
    – manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);
    – applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio: schiume, elastomeri);
    – qualsiasi altro uso con un’esposizione simile ai precedenti per via cutanea e/o per inalazione.

Ogni 5 anni, poi, sarà necessario seguire un corso di aggiornamento.

GOL Calabria: il programma che ti aiuta a trovare lavoro

GOL Calabria: il programma che ti aiuta a trovare lavoro

Che cos’è il Programma GOL?

Il programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori) è un’azione di riforma prevista dal PNRR che ha l’obiettivo di accompagnare le persone nella ricerca del lavoro.

GOL prevede strumenti e misure per favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo oppure per avviare percorsi di riqualificazione.

Ser.Int.A attiva servizi personalizzati per supportare tutte le persone in cerca di occupazione con percorsi gratuiti di orientamento, miglioramento delle competenze e formazione per accedere al mondo del lavoro.

A chi si rivolge il Programma GOL?
  • A lavoratori e lavoratrici con reddito di cittadinanza, ammortizzatori sociali o altri sostegni al reddito.
  • A utenti fragili come giovani, donne, persone con disabilità, over 55.
  • A lavoratori e lavoratrici con redditi molto bassi.
  • A persone disoccupate da più di sei mesi.

N.B. La partecipazione ai percorsi è vincolante per chi percepisce forme di sostegno al reddito quali Reddito di Cittadinanza o Indennità di disoccupazione NASPI – DISColl.

Per aderire al Programma GOL devi:
  • Essere in possesso dello SPID.
  • Accedere al portale di servizi della Regione Calabria Lavoro Per Te (si accede solo tramite SPID, oppure CIE).
  • Prendere appuntamento al Centro per l’impiego territoriale tramite il portale Lavoro Per Te.
  • Chiedere all’operatore del Centro per l’impiego territoriale di stipulare il Patto di Servizio personalizzato e di aderire al Programma GOL.
  • Scegliere Ser.Int.A. Srl come Ente per la presa in carico.
Cosa possiamo fare per te
  • Offrirti una consulenza orientativa individuale per aiutarti nella ricerca di opportunità lavorative.
  • Darti l’opportunità di partecipare ad un laboratorio orientativo di gruppo (redazione del tuo CV, obiettivi lavorativi, bilancio delle competenze).
  • Attivare un tirocinio formativo, mirato ad accrescere le tue competenze lavorative e professionali.
  • Incrocio domanda/offerta, ovvero proposta del tuo CV alle aziende del territorio.
  • Darti la possibilità di aderire a un’offerta formativa in grado di potenziare le tue possibilità occupazionali.
Il Programma GOL si articola in 5 percorsi
  1. Reinserimento lavorativo. Per le persone più vicine al mercato del lavoro: servizi di orientamento e intermediazione per l’accompagnamento al lavoro.
  2. Aggiornamento (upskilling). Per lavoratrici e lavoratori più lontani dal mercato, ma comunque con competenze spendibili: interventi formativi prevalentemente di breve durata e dal contenuto professionalizzante.
  3. Riqualificazione (reskilling). Per lavoratrici e lavoratori lontani dal mercato e competenze non adeguate ai fabbisogni richiesti: formazione professionalizzante più approfondita, generalmente caratterizzata da un innalzamento dei livelli di qualificazione/Eqf rispetto al livello d’istruzione.
  4. Lavoro e inclusione. Nei casi di bisogni complessi, cioè in presenza di ostacoli e barriere che vanno oltre la dimensione lavorativa, oltre ai servizi precedenti si prevede l’attivazione della rete dei servizi territoriali (a seconda dei casi: educativi, sociali, socio-sanitari, di conciliazione) come già avviene per il Reddito di cittadinanza, e prima per il Rei.
  5. Ricollocazione collettiva. Valutazione delle chanches occupazionali sulla base della specifica situazione aziendale di crisi, della professionalità dei lavoratori coinvolti e del contesto territoriale di riferimento per individuare soluzioni idonee all’insieme dei lavoratori stessi.

N.B. La profilazione effettuata dal Centro per l’Impiego indirizzerà l’utente verso uno dei 5 percorsi.

PER CAPIRE MEGLIO COSA E COME DEVI FARE, CONTATTACI!

    - Chiamaci al numero 0968432291
    - Scrivici a politicheattive@serinta.it
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    Informativa sulla privacy

    La società Ser.int.a. Srl garantisce che il trattamento dei dati personali via posta elettronica o moduli elettronici è conforme a quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 e Codice Privacy 196/03 e s.m.i.).

    I dati personali non saranno ceduti a terzi.

    I vostri diritti sono quelli espressamente indicati agli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 del Regolamento UE 2016/679 e dell'articolo 7 del "Codice privacy" e possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità, anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica (art.9 Cod.) al titolare o al responsabile. Titolare del trattamento è la società Ser.int.a. Srl , con sede in Via Buonarroti, 1 – 88046 Lamezia Terme (Cz). Responsabile del trattamento è Amato Salvatore, amministratore unico della società Ser.int.a. Srl.

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    Attestato Haccp: per chi è obbligatorio?

    Attestato Haccp: cos’è e per chi è obbligatorio?

    L’attestato Haccp certifica che il lavoratore che opera nel settore dell’industria alimentare possieda le conoscenze e competenze necessarie in materia di sicurezza e igiene alimentare.

    La frequenza del corso di formazione (o del corso di aggiornamento per chi ha già seguito il corso di formazione) finalizzato al conseguimento dell’Attestato Haccp è obbligatoria per i lavoratori (Personale alimentarista – Categorie A e B) che svolgono la loro attività in:

    • bar, ristoranti, chioschi e simili;
    • pizzerie, gelaterie, pasticcerie, macellerie, pescherie;
    • laboratori alimentari artigianali;
    • negozi e imprese che commercializzano alimenti (freschi e non);
    • aziende di stoccaggio e rivendita di prodotti alimentari;
    • imprese della ristorazione collettiva (scolastica, aziendale, commerciale);
    • industrie alimentari;
    • imprese che producono semilavorati per l’industria alimentare;
    • imprese che producono additivi per l’industria alimentare.
    Esempi
    Personale alimentarista – Categoria B – Rischio medio Non entrano direttamente in contatto con gli alimenti Camerieri, Magazzinieri, Promoter, Lavapiatti, ecc
    Personale alimentarista – Categoria A – Rischio elevato Coinvolti direttamente nella lavorazione e preparazione degli alimenti Cuochi, Barman, Pizzaioli, Pasticceri ecc.
    Sanzioni

    Il D.lgs. 193/2007 stabilisce che le violazioni in riferimento all’attuazione della normativa HACCP possono determinare sanzioni amministrative e pecuniarie.

    Il Regolamento Europeo CE 852/2004 in materia di igiene alimentare non definisce le modalità della formazione dei lavoratori.

    In Italia, le modalità di attuazione del regolamento europeo sono state stabilite a livello regionale.

    Dunque, per conoscere il percorso formativo da seguire, bisogna fare riferimento alla legislazione della regione nella quale il lavoratore svolge l’attività.

    Regione Normativa regionale di riferimento Tipologie e durata corsi di formazione base e aggiornamento
    Abruzzo D.G.R. 463/2007 Corso base (Tipo 1) durata 5 ore
    Corso di aggiornamento (Tipo 2) triennale con durata 4 ore
    Basilicata D.G.R. del 7/9/2010 n.1479 Non specificato
    Bolzano (Provincia Autonoma di) Delibera n. 542 del 13/5/2014 Corso base non specificato
    Corso di aggiornamento previsto solo “In caso di modifica degli specifici rischi aziendali in materia d’igiene, di entrata in vigore di nuove disposizioni e di manchevolezze
    Calabria Allegato A alla D.G.R. 28/2012 Corso base per attività ad alto rischio (cat. A) durata 12 ore
    Corso base per attività a medio rischio (cat. B) durata 8 ore
    Corso di aggiornamento (cat. A e B) triennale con durata 6 ore
    Campania Decreto Dirigenziale n.76 del 17/4/2018 Corso per responsabili – durata 12 ore
    Corso addetti livello 2 – durata 8 ore
    Corso addetti livello 1 – durata 4 ore
    Corso di aggiornamento per responsabili triennale con durata 6 ore
    Corso di aggiornamento per addetti livello 1 e 2 triennale con durata 3 ore
    Emilia-Romagna D.G.R. 342/2004 Corso base (Tipo 1) durata 3 ore
    Corso di aggiornamento (Tipo 2) durata 2 ore
    Friuli-Venezia Giulia Decreto del Direttore del Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria
    22 aprile 2020, n. 728 pag. 59 del BUR n. 19 del 6/5/2020
    Formazione e addestramento impartiti secondo modalità individuate dall’operatore del settore alimentare,
    stabilendo una frequenza adeguata, di norma triennale, e comunque anteriormente  all’inizio  dell’attività lavorativa.
    Aggiornamento della formazione in caso di variazioni dell’attività svolta.
    Lazio D.G.R. 825/2009 Corso base (addetti) durata 6 ore
    Corso base (responsabili) durata 20 ore
    Liguria D.G.R. 793/2012 Unità formativa comune a operatori e responsabili di durata 8 ore
    Unità formativa integrativa per titolari e responsabili di durata 8 ore
    Corso di aggiornamento quinquennale per addetti con ripetizione corso modulo comune
    Lombardia Legge Regionale n. 33 30/12/2009
    Nota H1-2011-00192352 del 27/6/2011
    Non specificato
    Marche D.G.R. 339/2006
    Maggiori indicazioni nella D.G.R. 2173/2002, che non risulta abrogata
    Corso base con durata minima 10 ore
    Corso di aggiornamento al bisogno con cadenza almeno triennale
    Molise D.G.R. 372/2008 Per tutti gli addetti corso di formazione su tematiche igienico-sanitarie di durata minima 6 ore + 3 ore su argomenti specifici per le tipologie di attività nel settore alimentare
    Corso di aggiornamento quinquennale per il personale di cui all’elenco B con durata minima 6 ore per la tipologia di attività
    Piemonte Direzione Sanità Settore Prevenzione e Veterinaria Prot. 783 del 19/1/2016 Non specificato
    Puglia Regolamento Regionale n. 5 del 15/5/2008 Corso base di durata 4 ore
    Corso di aggiornamento quadriennale con ripetizione corso per operatori
    Sardegna Non specificato
    Sicilia Decreto 31/5/2007 Assessorato della sanità Corso base teorico-pratico (personale cat. A) durata 12 ore
    Corso base teorico-pratico (personale cat. B) durata 8 ore
    Corso di aggiornamento (cat. A e B) triennale con durata 6 ore
    Toscana D.G.R. 559/2008
    + specifica nota esplicativa su e-learning del 2013
    Unità formative di base, comuni (I, II e III) ogni unità con durata minima 4 ore
    Unità formativa per titolari e responsabili (IV) con durata minima 4 ore
    Corso di aggiornamento quinquennale con durata 4 ore
    Trento (Provincia Autonoma di) Non specificato
    Umbria D.G.R. 93/08 Corso base  con durata 12 ore
    Corso base ridotto (addetti produzione primaria o attività senza manipolazione diretta) con durata 4 ore
    Corso di aggiornamento triennale con durata 6 ore
    Corso di aggiornamento quinquennale (addetti produzione primaria o attività senza manipolazione diretta) con durata 4 ore
    Valle d’Aosta D.G.R. 4197/2004
    + D.G.R. 1067/2011 per FAD
    Corso base (Primo livello) durata 8 ore
    Corso base (Secondo livello) durata 4 ore
    Corso di aggiornamento triennale con durata 2 ore
    Veneto Legge Regionale n. 2 del 19/3/2013 Non specificato
    Corso Haccp online

    È possibile seguire il corso Haccp anche online.

    Se hai bisogno di conseguire l’attestato Haccp, visita il nostro catalogo Haccp e iscriviti in pochi minuti.

    Puoi scegliere il corso di formazione intero per:

    o l’aggiornamento per entrambe le categorie:

    Formazione antincendio: quale serve in base al nuovo decreto?

    Formazione antincendio: quale è necessaria in base al nuovo decreto?

    La formazione degli addetti antincendio è stata normata dal nuovo D.M. 2/9/21 che ha introdotto alcune modifiche al vecchio D.M. 10/3/98.

    Sostanzialmente, nella maggior parte dei casi, il passaggio alla nuova normativa non prevede cambiamenti strutturali dei livelli di rischio.

    La formazione degli addetti antincendio in base al nuovo D.M. 2/9/21, infatti, è sovrapponibile a quella prevista dal D.M. 10/3/98.

    Vediamo nel dettaglio:

    • Corso antincendio ex rischio basso relativo al D.M. 10/3/98 equivale al corso antincendio Livello 1 del D.M. 2/9/21.
    • Corso antincendio ex rischio medio relativo al D.M. 10/3/98 equivale al corso antincendio Livello 2 del D.M. 2/9/21.
    • Corso antincendio ex rischio alto relativo al D.M. 10/3/98 equivale al corso antincendio Livello 3 del D.M. 2/9/21.
    CASI PARTICOLARI

    Esistono poi alcuni casi particolari che prevedono il passaggio a un livello di formazione antincendio più elevato.

    stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del D. Lgs 152/06, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 36/2003;

    – uffici con oltre 1000 persone presenti (nel vecchio decreto invece era scritto “uffici con oltre 1000 dipendenti“).

    Secondo il vecchio D.M. 10/3/98, gli impianti che effettuano stoccaggio e trattamento di rifiuti e gli uffici con oltre 1000 dipendenti appartenevano alla categoria del “rischio medio”, quindi la formazione da attuare corrispondeva a quella categoria.

    Secondo il nuovo D.M. 2/9/21, invece, sia gli impianti che gli uffici sopra descritti appartengono al nuovo Livello 3, pertanto la formazione degli addetti antincendio dovrà attenersi alle nuove disposizioni relative al Livello 3.

    In questi casi particolari, per chi ha già sostenuto i corsi di formazione di rischio medio, non sarà possibile effettuare un percorso integrativo di formazione, e pertanto dovrà frequentare un corso di Livello 3.

    Per iscriverti a un corso di formazione antincendio o chiedere un preventivo, puoi consultare il nostro catalogo dei corsi.

    Avviso Regione Calabria: aiuti a imprese e lavoratori emergenza Covid-19

    Avviso Regione Calabria: aiuti a imprese e lavoratori per l’emergenza Covid-19

    La Regione Calabria ha pubblicato un avviso in aiuto alle imprese e ai lavoratori a seguito dell’emergenza Covid-19.

    DESCRIZIONE
    L’avviso è orientato a sostenere il sistema produttivo regionale colpito dagli effetti della pandemia da COVID-19, attraverso attività di riqualificazione e formazione del personale dell’impresa e di aiuti sui costi salariali lordi del personale.

    CHI PUO’ ACCEDERE?

    • Imprese (ad esclusione di quelle operanti nei settori della pesca e dell’acquacoltura, e della produzione primaria di prodotti agricoli)
    • Lavoratori autonomi
    • Professionisti
    • Enti del terzo settore

    che hanno subito una perdita di fatturato nel corso dell’anno solare 2020, rispetto all’anno solare 2019, non inferiore al 10%.

    MODALITA’ DI ACCESSO AI CONTRIBUTI
    Le imprese dovranno scegliere nel “Catalogo dell’offerta di formazione continua 2021-2023” gli interventi formativi di maggiore interesse, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle competenze dei lavoratori e consentire un adeguato adattamento e una risposta delle aziende alla crisi. Per tutti i lavoratori avviati alla formazione sarà possibile richiedere il contributo a rimborso dei costi salariali lordi sostenuti nei 12 mesi successivi all’accoglimento della domanda.

    REQUISITI DI AMMISSIBILITA’

    1. sede operativa o unità produttiva locale destinataria dell’intervento nel territorio della Regione Calabria;
    2. iscrizione, nei casi previsti dalla legge, nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente;
    3. nel caso di professionisti obbligati all’iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali, iscrizione al pertinente albo professionale;
    4. nel caso di professionisti non obbligati all’iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali, iscrizione IVA ed alla Gestione Separata INPS.

    L’AIUTO CONCEDIBILE VERRA’ UTILIZZATO PER COPRIRE:

    • il 100% dei costi relativi alle attività di formazione continua ai fini della riqualificazione del personale dell’impresa (importo massimo concedibile 25.000 Euro);
    • l’80% dei costi salariali lordi del personale coinvolto nelle suddette attività (si intendendono i costi salariali sostenuti per i dodici mesi successivi alla presentazione della domanda per un massimo di 100.000 Euro, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito).

    I PERCORSI FORMATIVI POTRANNO ESSERE SCELTI DAL SEGUENTE CATALOGO FORMATIVO SERINTA

    TERMINI E SCADENZA
    Le domande di candidatura dovranno essere presentate attraverso la piattaforma informatica predisposta dalla Regione Calabria utilizzando le credenziali SPID del legale rappresentate.

    Fase 1: Inserimento delle domande

    Lo sportello per l’inserimento delle domande e degli allegati aprirà il giorno 14/03/2022 alle ore 09:00 e chiuderà il giorno 11/04/2022 alle ore 20:00.

    Fase 2: Invio delle domande (c.d. “Click-day”)

    Lo sportello per la trasmissione formale delle domande aprirà alle ore 09:00 e chiuderà alle ore 21:00 del giorno 12/04/2022.

    La Serinta offre supporto e l’assistenza necessaria alla realizzazione della domanda di candidatura al bando.

      PUOI:
      - Contattare i nostri referenti:

      Salvatore Amato | email: salvatoreamato@serinta.it | Tel: 328 72 35 841
      Amerigo Colelli | email: amerigo@serinta.it | Tel: 333 22 69 487

      - Compilare il modulo sottostante




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      La società Ser.int.a. Srl garantisce che il trattamento dei dati personali via posta elettronica o moduli elettronici è conforme a quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 e Codice Privacy 196/03 e s.m.i.).

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      Bando Attiva Calabria: tirocinio retribuito per disoccupati e inoccupati over 35

      Bando Attiva Calabria: tirocinio per disoccupati e inoccupati over 35

      Attiva Calabria è il nuovo “Avviso pubblico a sostegno di percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati e inoccupati adulti” della Regione Calabria, attraverso azioni mirate di politica attiva del lavoro tramite la realizzazione di esperienze formative on the job ed investendo sui settori che offrono nuove prospettive di sviluppo, quali ad esempio, green economy e blue economy e servizi alla persona.

      Il Bando consente ai disoccupati e inoccupati con età superiore a 35 anni di poter effettuare un tirocinio di 6 mesi per 750€ al mese presso un’azienda calabrese che verrà scelta con l’utente in base alle proprie competenze e capacità.

      A CHI E’ RIVOLTO?

      I destinatari del bando devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

      • cittadini italiani o cittadini comunitari o cittadini non comunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno;
      • essere inoccupati o disoccupati, ai sensi della Legge n. 26/2019 art. 4 comma 15-quater e del D.Lgs. n. 150/2015, non beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito. Tale condizione deve sussistere al momento della presa in carico e permanere per tutta la durata dell’intervento;
      • essere residenti o domiciliati in Calabria;
      • aver compiuto il trentacinquesimo anno di età;
      • aver sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato (D.Lgs 150/2015) presso il Centro per l’impiego (CPI) della Regione Calabria territorialmente competente.
      IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E’ SCADUTO. 
      PER AGGIORNAMENTI, SEGUICI SUL SITO O SUI SOCIAL.