Il sistema di verifica delle attrezzature di lavoro
Il sistema di verifica delle attrezzature di lavoro
Uso delle attrezzature
Un’attrezzatura di lavoro è ritenuta sicura quando presenta solo rischi residui e in generale accettabili, considerando i limiti di utilizzo previsti e ragionevolmente prevedibili.
Viene considerata uso di un’attrezzatura di lavoro “qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio”.
Il concetto di sicurezza applicato alle attrezzature di lavoro è il frutto dell’interazione fra:
- fattori tecnici intrinseci nell’attrezzatura
- fattori umani legati alla persona che ne fa uso
- fattori organizzativi riguardanti, principalmente, le condizioni di utilizzo e l’ambiente di lavoro.
Il sistema di verifica delle attrezzature di lavoro
Le norme che regolano il sistema delle verifiche periodiche sono le seguenti:
- Il decreto legislativo n. 81/2008
- Il decreto interministeriale 11.04.2011
- Le circolari interpretative e di indicazione
- La circolare n. 11/2017 sul rinnovo delle abilitazioni
- La norma UNI-EN-ISO 17020
- Il decreto tariffe
1. Nel d.lgs n. 81/08 è stabilito, in generale, che ogni attrezzatura di lavoro – in misura proporzionale alla gravità dei rischi che presenta – sia oggetto di una particolare “sorveglianza”, articolata su due livelli:
- interventi di controllo (art. 71, comma 8), responsabilità totale del datore di lavoro sull’esito dei controlli basata sulla proprie scelte sia del metodo di controllo che del soggetto esecutore;
- verifiche periodiche obbligatorie (art. 71, commi 11, e seguenti – DM 11.04.2011), su determinate attrezzature. La responsabilità del datore di lavoro è relativa all’effettuazione della verifica nei tempi previsti, ma il datore di lavoro non è responsabile del loro esito. La responsabilità dell’esito ricade sul soggetto abilitato che ha effettuato la verifica.
2. Il Decreto interministeriale 11.04.2011 disciplina:
- le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008
- i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati, e individua le condizioni in presenza delle quali l’INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati, ai sensi dell’articolo 71, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008, per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11.
E’ importante ricordare che i soggetti abilitati, pubblici o privati, devono essere in possesso dei requisiti riportati nell’allegato I.
3 – 4. Le circolari da tenere in considerazione:
- la n. 21 del 8.08.2011: primi chiarimenti sul contenuto delle istanze;
- la n. 11 del 25.05.2012: modalità di richiesta delle verifiche e chiarimenti;
- la n.23 del 13.08.2012: richiesta verifica periodica successiva – generatori di vapore – carrelli commissionatori;
- la n. 9 del 5.03.2013: modalità di esecuzione delle verifiche – verbali- chiarimenti;
- la n. 18 del 23.05.2013: indagine supplementare;
- la n. 31 del 18.07.2013: modalità di trasmissione verbali;
- la n. 5 del 3.03.2015: chiarimenti e comportamento anomalo dei soggetti abilitati;
- la n. 22 del 29.07.2015: tirocini;
- la n. 11 del 17.05.2017: rinnovi.
5. La norma UNI-EN-ISO 17020 specifica i requisiti per la competenza degli organismi che effettuano ispezioni, e per l’imparzialità e la coerenza delle loro attività d’ispezione.
L’applicazione della norma garantisce:
- imparzialità
- indipendenza
- riservatezza
6. Il decreto tariffe, nonostante in alcuni casi non venga rispettato, ha mantenuto un livello dignitoso dell’attività professionale del tecnico verificatore ed ha contribuito a limitare la pratica degli sconti eccessivi.